ApprofondimentoContenzioso

Omesse ritenute previdenziali e assistenziali: contestazione e notificazione d'illecito amministrativo

di Silvano Imbriaci

N. 13

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Con tre interventi ravvicinati la sezione lavoro pone la parola probabilmente definitiva in merito alla corretta applicazione dell'art. 14, L. 689/1981 alla fattispecie di illecito amministrativo depenalizzato di cui all' art. 2, c. 1-bis, D.L. 463/1983 (L. 638/1983) in materia di omesso versamento di ritenute previdenziali, anche nel caso in cui si tratti di illeciti amministrativi posti in essere anteriormente alla normativa che li ha depenalizzati (artt. 8, cc. 1, e 9, D.Lgs. 8/2016)

Massima

  • Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983, L. 638/1983) – Fattispecie oggetto di depenalizzazione (D.Lgs. 8/2016) – Illeciti commessi prima dell'entrata in vigore della norma depenalizzatrice – Applicabilità del termine di decadenza ex art. 14, L. 689/1981 – Sussiste – Dies a quo – Ricezione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria – Mancata trasmissione degli atti – Data di entrata in vigore della norma depenalizzatrice

    Anche nelle fattispecie di omesso versamento delle ritenute previdenziali per effetto della depenalizzazione di cui di cui al D.Lgs. 8/2016 è applicabile il termine di novanta giorni di cui all'art. 14, legge 689/1981, decorrenti dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria.

    Entro tale termine, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. 8/2016, l'INPS deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo. In caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, tale termine decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell'INPS alcuna attività istruttoria

La regola generale e il quadro normativo

Ai sensi degli artt. 14, c. 1 e 35, c. 7, L. 689/1981, se non è avvenuta la contestazione immediata, il personale ispettivo deve notificare gli estremi della violazione, sia al trasgressore, sia alla persona che risulti essere obbligata in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, entro il termine di 90 giorni dall'accertamento, se gli interessati risultino essere residenti nel territorio della Repubblica, ed entro il termine di 360 giorni dall'accertamento, se costoro siano residenti...

  • [1] Il concetto di immediatezza tra l'accertamento della violazione e la contestazione dell'illecito deve essere inteso in senso relativo, essendo senz'altro ammissibile la validità della contestazione eseguita a breve distanza di tempo dal fatto, a condizione che il contraddittorio tra il personale ispettivo e il trasgressore venga posto in essere in un momento temporale che, ancorché successivo all'accadimento, permetta di avere ancora viva l'impressione dell'accaduto (Cass. Pen., Sez. IV, 2.2.1976, n. 262).

  • [2] Il Min. Lav. ( nota 2.8.2004, n. 897) ha ulteriormente chiarito che l'accertamento non coincide con una generica ed approssimativa percezione dei fatti oggetto della contestazione/notificazione, dovendo corrispondere con il necessario compimento dell'intera attività d'indagine, volta all'acquisizione di tutti gli elementi di fatto necessari per la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 11, L. 689/1981.