Con tre interventi ravvicinati la sezione lavoro pone la parola probabilmente definitiva in merito alla corretta applicazione dell'art. 14, L. 689/1981 alla fattispecie di illecito amministrativo depenalizzato di cui all' art. 2, c. 1-bis, D.L. 463/1983 (L. 638/1983) in materia di omesso versamento di ritenute previdenziali, anche nel caso in cui si tratti di illeciti amministrativi posti in essere anteriormente alla normativa che li ha depenalizzati (artt. 8, cc. 1, e 9, D.Lgs. 8/2016)
Massima
Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983, L. 638/1983) – Fattispecie oggetto di depenalizzazione (D.Lgs. 8/2016) – Illeciti commessi prima dell'entrata in vigore della norma depenalizzatrice – Applicabilità del termine di decadenza ex art. 14, L. 689/1981 – Sussiste – Dies a quo – Ricezione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria – Mancata trasmissione degli atti – Data di entrata in vigore della norma depenalizzatrice
Anche nelle fattispecie di omesso versamento delle ritenute previdenziali per effetto della depenalizzazione di cui di cui al D.Lgs. 8/2016 è applicabile il termine di novanta giorni di cui all'art. 14, legge 689/1981, decorrenti dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria.
Entro tale termine, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. 8/2016, l'INPS deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo. In caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, tale termine decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell'INPS alcuna attività istruttoria
La regola generale e il quadro normativo
Ai sensi degli artt. 14, c. 1 e 35, c. 7, L. 689/1981, se non è avvenuta la contestazione immediata, il personale ispettivo deve notificare gli estremi della violazione, sia al trasgressore, sia alla persona che risulti essere obbligata in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, entro il termine di 90 giorni dall'accertamento, se gli interessati risultino essere residenti nel territorio della Repubblica, ed entro il termine di 360 giorni dall'accertamento, se costoro siano residenti...