Previdenza

Omesso versamento delle ritenute, Inps ridetermina gli importi di contenziosi e rateazioni

Prime indicazioni sull’applicazione delle regole introdotte dal decreto legge Lavoro

di Silvano Imbriaci

Tra le varie disposizioni contenute nel decreto legge Lavoro (Dl 48/2023) il legislatore ha dettato una nuova disciplina in punto di calcolo dell'importo delle sanzioni amministrative connesse all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (articolo 2, comma 1 bis, del Dl 463/ 1983), in ragione anche di un ampio contenzioso che ha investito quasi sempre la questione della sproporzione tra importo della ritenuta evasa e importo della sanzione applicata, sia pure in presenza dei temperamenti Inps in materia di ricalcolo (messaggio 3516/2022).

Secondo la precedente dizione della norma, per le violazioni sotto la soglia dei 10.000 euro annui, doveva applicarsi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a 50.000 euro. Con l'articolo 23 del decreto Lavoro le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso». Sempre l’articolo 23 prevede che, per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, la notifica degli estremi della violazione debba avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto della violazione.

L'Inps, con il messaggio 1931/2023, fornisce alcune istruzioni agli uffici per la gestione delle ordinanze ingiunzione oggetto di contenzioso o di rateazione in base alla legge 689/1981.In via preliminare l'istituto prende posizione sulla retroattività, affermando che la natura punitiva-sanzionatoria della sanzione amministrativa (di derivazione penale) comporta l'applicazione del principio della retroattività in bonam partem. Potranno dunque essere rideterminate le sanzioni secondo le indicazioni del Dl 48/2023, restando valido il procedimento di notifica degli accertamenti di violazione già posto in essere dall'istituto.

L'Inps ha dunque predisposto 4 nuovi modelli di rettifica delle ordinanze ingiunzioni già emesse (e a loro volta già rideterminate alla luce dell'applicazione del messaggio 3516/2022), a seconda dei vari casi:
- annualità fino al 2015 con contenzioso pendente oppure con rateazione in corso;
- annualità dal 2016 con contenzioso pendente o con rateazione in corso.

Con riferimento ai profili giudiziari, verrà adottato lo stesso meccanismo già utilizzato per la prima rideterminazione. Verrà comunicato in udienza, dal legale dell'istituto, il nuovo provvedimento di rideterminazione dell'importo, già completato o ancora in corso di adozione (rinvio), compresa la possibilità, per la parte ingiunta, nel caso di periodi oggetto di violazione fino al 2015, secondo l'articolo 9, comma 5, del Dlgs 8/2016, di effettuare il pagamento in misura ridotta con il versamento di un importo pari alla metà della sanzione, come rideterminata, ovvero, nel caso risulti più favorevole, nella misura determinata secondo l'articolo 16 della legge 689/1981.

Come nella precedente rideterminazione, il pagamento dovrà avvenire nei 60 giorni successivi all'udienza in cui verrà comunicato o consegnato il nuovo provvedimento di rideterminazione della sanzione. In caso di pagamento in forma rateale, qualora i versamenti rateali già effettuati corrispondano all'importo rideterminato della sanzione amministrativa, nulla sarà dovuto in più.

Quanto alle cause di esclusione, è bene ricordare, nell'ottica Inps, che le disposizioni contenute nell’articolo 23 del Dl 48/2023, non trovano applicazione con riferimento alle ordinanze-ingiunzione per le quali sia intervenuto il pagamento integrale della sanzione amministrativa, idoneo ad estinguere il procedimento sanzionatorio. Questo anche nelle ipotesi di pagamento rateale, per le quali, al netto di eventuali ricalcoli, è escluso il rimborso di quanto eventualmente versato in misura superiore all'importo della sanzione amministrativa, come rideterminato secondo le nuove regole.

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