Adempimenti

Omissioni Iva: la delega cancellerà le sanzioni penali

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di Gian Paolo Tosoni

Il problema della applicazione delle sanzioni penali e della loro pesantezza, previste per il compimento di illeciti fiscali sarà oggetto di analisi nell'ambito della revisione del sistema sanzionatorio prevista dalla delega fiscale (legge 23/2014). È quanto emerge dalla risposta del Governo (presente il sottosegretario Enrico Zanetti) alla question time di ieri, proposta dal Carla Ruocco (M5S) con cui veniva richiesto al Governo quali provvedimenti intendesse adottare al fine di risolvere la paradossale situazione in cui un imprenditore potrebbe trovarsi quando, pur di garantire la continuità dell'impresa e il tasso occupazionale e pur adempiendo agli obblighi fiscali previsti dalla legge, ometta il versamento delle ritenute d'acconto certificate e dell'Iva risultante dalla dichiarazione annuale, incorrendo nei reati di omesso versamento.

Queste sanzioni penali sono contenute nell'articolo 10 bis del Dl 74/2000 che prevede la responsabilità penale per il soggetto che abbia omesso il versamento delle ritenute certificate per un ammontare superiore a 50mila euro per ciascun periodo d'imposta; l'articolo 10 ter del Dl 74/2000 estende la medesima responsabilità penale prevista per il mancato pagamento delle ritenute anche a chiunque non versi l'imposta sul valore aggiunto (sempre per importi superiori a 50mila euro), dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo. Tali reati sono punti con la reclusione da 6 mesi a due anni.

Come osservato sul Sole 24 Ore del 12 novembre scorso, vi è anche la questione del cumulo tra sanzioni amministrative e sanzioni penali in quanto le predette omissioni comportano anche la sanzione amministrativa a norma dell'articolo 13 del Dlgs 471/97, pari al 30% dell'importo non versato.

Nella risposta il Governo ricorda che il mancato versamento delle ritenute certificate e l'omesso versamento dell'Iva costituiscono, di fatto, le uniche ipotesi di reato per omesso versamento poiché costituiscono particolari forme di appropriazione indebita ai danni dello Stato.

Vengono ricordati i dispositivi delle sentenze di Cassazione; relativamente all'Iva le sezioni unite della Cassazione (sentenza 37424/2013), hanno affermato che l'omesso versamento dell'Iva non è giustificato dalla crisi di liquidità, in quanto il soggetto passivo ha incassato l'imposta dal proprio acquirente o committente. La Cassazione ha confermato il medesimo principio anche relativamente alle ritenute certificate (sentenza 37425/2013).

Il Governo ha quindi ribadito l'impegno ad affrontare la questione in sede di attuazione della legge delega 23/2014, la quale all'articolo 8 dispone, tra l'altro, la possibilità di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi e di applicare sanzioni amministrative in luogo di quelle penali adeguando altresì le soglie di punibilità. Nella risposta Zanetti ha però ricordato che in sede di approvazione alla Camera delle Delega fiscale il governo dell'epoca si era impegnato all'abrogazione della sola fattispecie di omesso versamento Iva prevista dall'articolo 10 ter del Dl 74/2000, mentre non è stato preso alcun impegno in merito all'omesso versamento delle ritenute di cui all'articolo 10 bis del medesimo decreto. Nella risposta non si pone quindi alcuna attenzione al tema posto nell'istanza, cioè di evitare di compromettere in qualche modo la continuità aziendale che in qualche caso può essere ostacolata dalla condanna penale dell'imprenditore.

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