Adempimenti

Online il modello OT23 2023 per la riduzione del premio Inail

L'Inail ha reso disponibile il nuovo modello OT23 2023 e la relativa guida alla compilazione, con cui è possibile presentare la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l'anno 2023

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di Matteo Cremonesi

L'articolo 23 delle Modalità tariffarie prevede una riduzione del tasso medio di tariffa a favore delle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.
Per ottenere il beneficio, l'azienda deve presentare in modalità telematica all'Inail il modello OT23. La domanda può essere presentata a prescindere dall'anzianità dell'attività assicurata nella Pat (minore, uguale o maggiore di un biennio), sempreché gli interventi migliorativi siano stati realizzati nell'anno precedente quello di presentazione della domanda.
La riduzione ha effetto solo per l'anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della Pat. Nei primi due anni dalla data di inizio attività della Pat è applicata nella misura fissa dell'8 per cento. Dopo il primo biennio, invece, la percentuale di riduzione è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno (L.A.) del triennio della medesima Pat ed è applicata nelle seguenti misure: 28% fino a 10 L.A.; 18% da 11 a 50 L.A.; 10% da 51 a 200 L.A.; 5% da 201 L.A.
Per le aziende interessate a fruire dello sconto nel 2023, il termine di riferimento per la trasmissione del modello OT23 all'Inail è quello del 28 febbraio 2023. Unitamente al modello dovrà essere trasmessa anche la documentazione probante.
La nota Inail n. 7507 del 1° agosto 2022 ha posto in evidenza le novità del modello rispetto a quello dello scorso anno.
La prima modifica segnalata riguarda l'attribuzione di un punteggio pari a 70 punti (anziché i 50 previsti nel 2022) per gli interventi A-1.2 e A-1.4, della sezione “prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)”. Si tratta, nel dettaglio, dei seguenti interventi: acquisto di dispositivi per il rilevamento di reti tecnologiche di servizi, sottoservizi e attrezzature interrati; effettuazione di attività di formazione nel campo degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e l'addestramento alle azioni di recupero e salvataggio.
È stato riformulato l'intervento A-3.2 della sezione "sicurezza macchine e trattori", relativo alla sostituzione di macchine messe in servizio prima del 21 settembre 1996, che è stato circoscritto all'acquisto o al leasing di macchine che sostituiscono macchine obsolete, eliminando il precedente riferimento al noleggio. Sempre in merito a tale intervento, è stato poi precisato che, al fine di evitare che le macchine obsolete sostituite possano essere reimmesse sul mercato, l'alienazione delle macchine deve intervenire esclusivamente tramite rottamazione.
Anche l'intervento C-4.2 della sezione "prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici" è stato riformulato. Non è più previsto il noleggio, ma solo l'acquisto o il contratto di leasing di macchine che effettuano fasi operative che comportano la movimentazione manuale dei carichi o la movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza.
Un'ulteriore modifica riguarda l'intervento B1, ovvero l'effettuazione, da parte del personale che durante l'attività lavorativa fa uso di veicoli a motore personalmente condotti, di uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura. In particolare, si prevede che per i veicoli aventi una massa massima superiore a 35 quintali destinati al trasporto di merci e per i veicoli destinati al trasporto di più di nove persone, la prova pratica può essere effettuata anche solo con simulatori di guida, senza la prova su strada o su pista, che è invece necessaria per i veicoli aventi una massa massima uguale o inferiore a 35 quintali.
È stato riformulato anche l'intervento E17 relativo all'adozione di un sistema di rilevazione dei quasi infortuni. Viene previsto che gli interventi di miglioramento, idonei a impedire il ripetersi degli eventi rilevati, devono essere attuati negli ambienti e sulle attrezzature di lavoro.
Per l'intervento F2, previsto per aziende per le quali non è obbligatoria l'adozione di un defibrillatore, è stata estesa la validità dei corsi di formazione Blsd sull'utilizzo dell'apparecchio a un biennio (2021 -2022). È stato poi modificato il successivo F-3, relativo agli interventi per la protezione dei dipendenti dal rischio rapine, prevedendo che sia necessaria l'attuazione di almeno due delle misure di protezione elencate nell'intervento.
Nel modello OT23 2023 trova poi spazio il nuovo intervento E-19, riferito all'azienda che ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all'articolo 30 del Dlgs 81/08 e s.m.i. asseverato in conformità alla norma UNI 11857-1 "Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro - Agenzie di viaggio, servizi di pulizia e disinfestazione, società di formazione, consulenza, servizi al lavoro e servizi di investigazione privata e di informazione commerciale - Parte 1: Modalità di asseverazione da parte di Organismi Paritetici".

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