Adempimenti

La Pa è destinataria di diffida accertativa solo in qualità di responsabile solidale

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di Antonella Iacopini

La nuova formulazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 permette di adottare la diffida accertativa nei confronti della Pubblica Amministrazione sia in qualità di datore di lavoro rispetto ai propri dipendenti diretti, sia in qualità di responsabile solidale?
L'INL, con la nota 14 gennaio 2021, n. 62 torna, nuovamente, ad occuparsi dell'istituto della diffida accertativa per chiarire le ipotesi in cui sia possibile individuare la P.A. quale soggetto obbligato al pagamento. Come noto, infatti, l'articolo 12 bis del D.L. n. 76/2020 (conv. da L. n. 120/2020), ha modificato la disciplina della diffida accertativa ampliando, tra l'altro, la platea dei destinatari del provvedimento, che non sono più solo i datori di lavoro, quali obbligati principali, ma anche i soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro, da ritenersi solidalmente responsabili dei crediti accertati. Ciò significa, come ben precisato dalla circolare n. 6/2020, che, nelle ipotesi, ad esempio, di appalto o somministrazione di manodopera, il personale ispettivo dovrà diffidare, non solo il datore di lavoro, ma anche l'obbligato in solido al pagamento dei crediti spettanti al lavoratore. La nuova previsione normativa ha, quindi, fatto sorgere dubbi sulla possibilità di annoverare tra i soggetti destinatari del provvedimento le Pubbliche Amministrazioni
In generale, l'art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 non pone limitazioni all'individuazione della platea dei destinatari del provvedimento, facendo rientrare nell'ambito di applicazione, quindi, non solo i datori di lavoro e gli obbligati in solido del settore privato, ma potenzialmente anche del settore pubblico. Tuttavia, sottolinea la nota in commento, si deve considerare che i casi di mancato pagamento delle retribuzioni da parte di Pubbliche Amministrazioni, datori di lavoro, sono residuali e, in genere, da riferire a gravi situazioni di dissesto finanziario. Pertanto, non risulta opportuno emettere un provvedimento di diffida accertativa che potrebbe confliggere con le specifiche normative che disciplinano le procedure in questione.
Più frequenti, invece, potrebbero essere le ipotesi in cui la P.A. venga chiamata a rispondere quale obbligato in solido con il datore di lavoro privato per i crediti pecuniari. A tal proposito, la nota in commento ricorda quanto già chiarito con nota n. 422 del 17 gennaio 2020, relativamente alle previsioni di cui all'art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 che "non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni". Tale esclusione, tuttavia, non preclude ai lavoratori il ricorso alla tutela civilistica di cui all'art. 1676 c.c., agendo direttamente nei confronti dei soggetti committenti.
Tutto ciò ha portato l'INL ad affermare che, nell'ipotesi in cui Amministrazioni Pubbliche ricoprano il ruolo di committenti, responsabili solidali ai sensi del dettato di cui all'art. 1676, è possibile adottare il provvedimento di diffida accertativa nei loro confronti per i crediti maturati dai lavoratori impiegati nell'appalto, nei limiti di importo dello stesso, ossia "fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda".
Tuttavia l'Ispettorato ricorda come il comma 6 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 permette alle stazioni appaltanti pubbliche il c.d. intervento sostitutivo nell'ipotesi in cui siano verificate inadempienze retributive da parte dell'appaltatore nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto.
Ammessa quindi la possibilità di adottare la diffida accertativa nei confronti della P.A., quale responsabile in solido, l'Ispettorato invita il personale ispettivo a far precedere l'eventuale notifica del provvedimento da una informativa (indicando il calcolo preciso delle retribuzioni dovute a ciascun lavoratore coinvolto nell'appalto, anche se solo nel suo ammontare complessivo, tenendo in considerazione che la responsabilità della stazione appaltante è contenuta entro i limiti di importo dell'appalto e che la possibilità di emettere la diffida accertativa nei confronti della stazione appaltante resta limitata ai soli lavoratori impiegati dall'appaltatore) rivolta alla stazione appaltante e all'appaltatore/datore di lavoro finalizzata all'attivazione delle procedure di cui sopra, con l'avvertenza che la mancata predisposizione delle misure previste dall'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, entro un termine ragionevolmente contenuto, comporterà l'adozione della diffida accertativa anche nei confronti della stazione appaltante.
Resta fermo il principio secondo cui, anche nelle ipotesi in questione, qualora si accerti la sussistenza di procedure di dissesto finanziario, il personale ispettivo, per i motivi già sopra precisati, non emetterà il provvedimento di diffida accertativa.

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