Pensione ai cittadini ucraini non condizionata alla residenza in Ucraina
I cittadini ucraini che, in base all'articolo 18, comma 13, della legge 189/2002, godono di prestazioni Inps condizionate al loro rimpatrio nel Paese di origine, mantengono il diritto alla percezione dei benefici pensionistici anche se, con l'inizio del conflitto bellico in Ucraina, si sono trasferiti in Italia o in altri Paesi. La conferma in tal senso, contenuta nel messaggio Inps 1515/2022, dà atto all'interpretazione del ministero del Lavoro che, valorizzando la situazione eccezionale legata al conflitto in Ucraina e l'impossibilità per molti pensionati di rispettare la condizione di rimpatrio e permanenza in territorio ucraino richiesta dall’articolo 18, ritiene la condizione della residenza in Ucraina per l'erogazione della pensione sospesa per causa di forza maggiore, nelle more di una definizione più precisa dello status delle persone in fuga dalla guerra.
La richiamata interpretazione conduce il ministero del Lavoro a confermare che, fino quando non verranno a crearsi le condizioni per un rientro in Ucraina in sicurezza, le prestazioni Inps potranno continuare a essere erogate anche in altri Paesi, Italia inclusa, indipendentemente da quanto previsto dall'articolo 18, comma 13, della legge 189/2002, relativamente alla condizione che subordina il pagamento al rimpatrio nel Paese di origine ossia, nel caso specifico, alla permanenza in Ucraina.
Lo scoppio della guerra in Ucraina – il giorno 24 febbraio 2022 – ha comportato per molti cittadini ucraini, titolari di un trattamento pensionistico di vecchiaia italiano conseguito usufruendo della deroga sopra richiamata, la necessità di lasciare il Paese per tornare nuovamente in Italia o nel territorio di altri Stati. In assenza della richiamata apertura interpretativa da parte del ministero del Lavoro – resa nota dal messaggio Inps – le prestazioni pensionistiche corrisposte in applicazione dell'articolo 18, comma 13 della legge 189/2002 sarebbero state revocate ai cittadini ucraini trasferiti a causa del conflitto bellico fuori dall'Ucraina, essendo non più rispettata la condizione richiesta dalla norma sul rimpatrio del beneficiario, cittadino extra comunitario, nel suo Paese di provenienza.
In attesa di successive disposizioni che definiscano la condizione dei cittadini ucraini trasferiti all'estero a causa della guerra, ora le strutture territoriali Inps sono autorizzate a mantenere l'erogazione delle prestazioni pensionistiche. L'Inps da ultimo raccomanda alle strutture territoriali che gestiscono i pagamenti di definire con la massima urgenza le domande di variazione dell'ufficio pagatore, in modo da ridurre al minimo i disagi dei cittadini ucraini che richiedono la localizzazione dei pagamenti in Italia o altrove.