Contenzioso

Per la rendita vitalizia termine decennale dalla prescrizione dei crediti contributivi

di Antonello Orlando

Con la sentenza n. 18661/2020 la Corte di cassazione è tornata sull'argomento del risarcimento del danno e della possibilità di ricorrere alla costituzione di rendita vitalizia; sul tema mancano però istruzioni chiare da parte di Inps.
Il caso affrontato dalla Suprema corte insisteva sulle omissioni retributive, nonché della connessa contribuzione obbligatoria, che un dipendente di una società per azioni aveva appurato dal gennaio del 1990 fino al gennaio del 1995, per effetto di un primo giudizio con la quale il lavoratore aveva visto tutelato il proprio diritto a essere assunto fin dal 1990 e a ricevere le relative retribuzioni. Nonostante il lavoratore avesse incardinato un ricorso giudiziario che aveva portato a una sentenza per lui positiva (incentrata però sulle sole retribuzioni) già nel marzo del 1995, lo stesso aveva instaurato un nuovo contenzioso nell'ottobre del 2009, dedicato stavolta all'omissione della contribuzione sociale dello stesso quinquennio oggetto della prima sentenza.
La Cassazione ha chiarito che il termine di interruzione della prescrizione dei contributi era da individuare nel 2009, quando il lavoratore aveva rivendicato esplicitamente la contribuzione non versata. La Suprema corte ha per prima cosa ricordato il termine ordinario di prescrizione della contribuzione obbligatoria introdotto dalla legge 335/1995, pari a 5 anni e dunque abbondantemente prescritto nel 2009, riepilogando le tutele residuali nella disponibilità del lavoratore che si ritrovi a richiedere l'accredito della contribuzione non versata riferita a periodi ormai prescritti.
In questo caso, vale a dire prima del compimento dell'età pensionabile, il lavoratore può richiedere il risarcimento del danno pensionistico, in base all'articolo 2116, comma 2, del Codice civile oppure la costituzione di una rendita vitalizia a riparazione della diminuzione sulla futura pensione, secondo l'articolo 13 della legge n. 1338/1962. Nel primo caso, il lavoratore riceverà una somma (quantificata sempre secondo il valore oggettivo della costituzione di rendita vitalizia) che rimarrà nella sua disponibilità, mentre nel secondo l'azione di costituzione di rendita vitalizia sarà finalizzata a versare a Inps la quota necessaria a riparare il danno sulla futura pensione (con la necessità di una successiva istanza verso Inps da parte del lavoratore).
La sentenza 18661/2020 ha definitivamente ribadito che per entrambe le fattispecie, (risarcimento del danno o rendita vitalizia), si applica un termine di prescrizione decennale. La vera novità, rispetto ai precedenti orientamenti, è che il termine di decorrenza dello stesso è da rinvenire dal momento in cui si sono prescritti i crediti contributivi, per un totale pari dunque a 15 anni complessivi. Tale orientamento recepisce in modo fedele quanto codificato dalle Sezioni unite con sentenza 21302/2017.
Ciò che appare tuttavia a oggi non chiaro e soprattutto non uniforme è l'orientamento dell'Inps, unico responsabile dei provvedimenti di costituzione di rendita vitalizia che possono essere richiesti online, con prove documentali di data certa, da parte dei lavoratori. Nonostante l'istituto abbia prodotto una ampia circolare di riepilogo lo scorso anno (la 78/2019), nessuna pronuncia ufficiale è stata espressa dall'Istituto a questo riguardo. Di conseguenza alcune sedi sul territorio accettano domande di costituzione di rendita vitalizia riferite a periodi oltre i 15 anni, mentre altre le rigettano richiamando la sentenza a sezioni unite del 2017. Dal momento che questo tipo di richieste sono tutt'altro che rare - la rendita vitalizia è una delle pochissime fattispecie che insieme al riscatto di laurea consente di riparare ai ‘vuoti' contributivi nel passato - appare necessario un chiarimento che renda omogeneo il comportamento delle varie sedi in tutta Italia.

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