Permesso di soggiorno e possibilità di lavorare per chi fugge dalla guerra in Ucraina
I cittadini ucraini, che lasciano il loro Paese a seguito del conflitto armato, possono ottenere dalla Questura un permesso di soggiorno che gli consente di svolgere attività lavorativa e se vengono ospitati da colf o badanti, loro familiari, consentono a questi ultimi di ottenere un rimborso fino a 300 euro una tantum.
Assindatcolf, sul proprio sito internet, ricorda che i cittadini ucraini in fuga dalla guerra presenti in Italia e in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti Questure sulla base della richiesta di protezione temporanea (così come previsto nel Dpcm firmato il 28 marzo 2022) potranno essere assunti da subito anche come lavoratori domestici.
È quanto prevede l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri 872 del 4 marzo 2022 che all'articolo 7 recita: «Lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma è consentita alle persone provenienti dall'Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura, in deroga alle quote massime definite dalla programmazione annuale adottata con Decreto Flussi».
In breve, le famiglie possono assumere come colf, badanti o baby sitter, cittadini ucraini in fuga dalla guerra, purché siano in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura sulla base della richiesta di protezione temporanea. A dire il vero l'assunzione può avvenire già con la semplice ricevuta di presentazione della domanda volta a ottenere dalla Questura il citato permesso di soggiorno, anticipando così i tempi di impiego.
Ma questa non è l'unica misura a favore dei cittadini ucraini.Infatti, ricorda sempre Assindatcolf, Cas.sa.Colf ha redatto un regolamento che prevede il rimborso fino a 300 euro una tantum, ai lavoratori domestici iscritti che ospitano presso il proprio domicilio/residenza parenti entro il terzo grado e/o affini entro il secondo grado, sfollati dall'Ucraina in conseguenza della guerra.I rimborsi vengono erogati alle lavoratrici e i lavoratori richiedenti a fronte di spese da loro sostenute per la fornitura di prodotti e beni alimentari, farmaceutici, vestiario o materiali scolastici.L'entità dell'importo spettante prescinde dal numero di parenti e/o affini ospitati e la prestazione non è ripetibile.La prestazione decorre dal 24 febbraio 2022 e le richieste possono essere presentate dal 1° maggio 2022 al 30 aprile 2023.
Per fruire del rimborso è necessario utilizzare l'apposito stampato predisposto da Cas.sa.Colf, che deve essere debitamente compilato e sottoscritto dagli stessi lavoratori domestici ospitanti, da inviare all'indirizzo email praticheucraina@cassacolf.it.Condizione per richiedere il rimborso è che vi sia l'avvenuto pagamento dei contributi Cas.sa. Colf dei 2 trimestri precedenti al trimestre per il quale si sta effettuando la richiesta, la cui somma non deve essere inferiore a 8 euro.Il pagamento delle prestazioni avverrà solo ed esclusivamente mediante accredito (bonifico) su c/c bancario, postale o carta ricaricabile intestato al richiedente.