Più che raddoppiati i codici per gestire i congedi parentali
Utilizzo obbligatorio con il flusso uniemens di competenza aprile
Sono più che duplicati i nuovi codici con cui da aprile i datori dovranno rappresentare nel flusso uniemens i congedi parentali previsti dagli articoli 32-34 del testo unico della maternità, a seguito del restyling operato dal Dlgs 105/2022. I codici evento, e i corrispondenti codici di conguaglio da utilizzare (per il dettaglio si veda la tabella), oggi pari a quattro diventeranno dieci (con precisione, nove quelli di conguaglio), quali dettagliatamente illustrati dall'Inps nel messaggio 659/2023.
La necessità di moltiplicare tali codici, come ha spiegato l'istituto, dipende dall'obbligo di monitoraggio e di copertura finanziaria previsti dagli articoli 8 e 9 del Dlgs 105/2022, secondo cui l'Inps è tenuto a fornire i dati utili a rappresentare l'effettivo utilizzo dei congedi nonché verificare il rispetto degli specifici stanziamenti finanziari.
Nonostante sia stata la legge di recepimento della direttiva Ue a prevedere la necessità di queste verifiche, genera qualche perplessità, oltre a un pizzico di frustrazione, constatare che tale necessità, per essere soddisfatta, debba tradursi in una vera e proprio giungla di codici con cui aziende, consulenti e provider delle procedure paghe dovranno confrontarsi.
La maggior parte dei nuovi codici, infatti, ha la sola funzione di differenziare il congedo parentale utilizzabile e indennizzabile secondo le precedenti condizioni (ancora applicabili) da quello ricadente nelle nuove e più generose previsioni in vigore dal 13 agosto scorso.
Fortunatamente l'Inps, consapevole che queste implementazioni richiederanno massicci interventi di aggiornamento delle procedure paghe, ha previsto che i nuovi codici siano obbligatori a partire dal flusso uniemens di competenza del mese di aprile prossimo. Per tutto il periodo pregresso, a partire dagli eventi con decorrenza 13 agosto 2022 e fino al 31 marzo prossimo, invece l'istituto si riserva di chiedere successivamente ai datori di lavoro i relativi dati, secondo tempistiche e modalità che saranno rese note con un prossimo provvedimento.
Nonostante il dettaglio delle situazioni rappresentabili con i nuovi codici, dovrebbe ancora mancare qualche istruzione per la corretta gestione dell'unico mese di congedo parentale fruito entro il 6° anno di età del figlio indennizzabile all'80%, in alternativa tra madre e padre, in base alla modifica introdotta dall'articolo 1, comma 359, della legge 197/2022.
Per il congedo obbligatorio del padre, anch'esso modificato dal Dlgs 105/2022, nonché inserito nel nuovo articolo 27-bis del testo unico, sono stati previsti un nuovo codice evento e di conguaglio (PF1 e L327) che va a sostituire quello precedente (MA8).
Per il congedo alternativo di paternità (articolo 28 del testo unico), fruibile in sostituzione della madre fisicamente o giuridicamente assente, che dal 13 agosto scorso ha solo cambiato nome, si potrà continuare a utilizzare il codice evento MA1, già da prima condiviso con il congedo obbligatorio (anche anticipato e prolungato) di maternità.