Adempimenti

Prestazioni in godimento, l’Inps chiarisce il reddito da considerare

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di Arturo Rossi

Importanti chiarimenti dall'Inps in merito al reddito di riferimento per la liquidazione o ricostituzione delle prestazioni collegate al reddito già in godimento.

Sulla materia, l'istituto era intervenuto con messaggio 5178/2015, precisando al riguardo che il ministero del Lavoro aveva chiarito che l'articolo 35, comma 8, del Dl 207/2008 è finalizzato a evitare il riconoscimento di prestazioni previdenziali legate al reddito non dovute o dovute in misura inferiore, prendendo come riferimento dati reddituali certi e non presuntivi.

In sintesi, il comma 8 si limita a stabilire quale sia il parametro reddituale da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle prestazioni legate al reddito a seconda della natura dei redditi percepiti dal beneficiario. Da tale previsione procedurale non può derivare che ai fini della determinazione della prestazione legata al reddito debbano essere sommati i redditi dell'anno precedente con i redditi dell'anno in corso, in quanto ciò porterebbe a un artificioso incremento degli stessi non giustificato dal tenore letterale della disposizione.

Quindi, nel recepire l'indicazione ministeriale sopracitata, era stato chiarito che, ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali collegate al reddito già in godimento, in applicazione del comma 8 dell'articolo 35, rileva il maggiore tra il reddito da lavoro dipendente percepito dal beneficiario e/o dal coniuge nell'anno precedente quello di decorrenza della pensione ed il reddito da pensione - liquidata a seguito della cessazione dell'attività di lavoro dipendente o del decesso del coniuge - dell'anno in corso.

Ora, a seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute relativamente al messaggio 5178/2015, viene precisato, con il messaggio 11 febbraio 2020, numero 510, che ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali collegate al reddito già in godimento, in applicazione del comma 8 dell'articolo 35, del Dl 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/2009 rileva:
A- il maggiore tra il reddito da lavoro dipendente percepito dal beneficiario e/o dal coniuge nell'anno precedente quello di decorrenza della pensione e il reddito da pensione - liquidata a seguito della cessazione dell'attività di lavoro dipendente o del decesso del coniuge - dell'anno in corso;
B - il maggiore tra il reddito da lavoro dipendente percepito dal beneficiario e/o dal coniuge nell'anno di decorrenza infra-annuale della pensione e il reddito da pensione - liquidata a seguito della cessazione dell'attività di lavoro dipendente o del decesso del coniuge – dell'anno successivo a quello di decorrenza della stessa.

Il criterio sopra descritto si applica alle pensioni aventi decorrenza da gennaio 2016.

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