Procedure concorsuali: la continuazione dell’attività ammette la Cigs
Le imprese in procedura concorsuale possono ancora accedere alla Cigs nonostante l'abrogazione, dal 1° gennaio 2016, dell'articolo 3 della legge 223/1991, per mano dell'articolo 2, comma 70, della legge 92/2012. A stabilirlo è la prassi interpretativa del ministero del Lavoro.
Per evidenti motivi di risparmio di spesa, come precisato dal dicastero con la circolare 24/2015, la Cigs potrà essere usufruita unicamente nella circostanza in cui l'impresa sia sottoposta a procedura concorsuale con continuazione dell'esercizio, ove sussistano i presupposti per l'utilizzo di una delle causali previste dal Dlgs 148/2015: riorganizzazione aziendale, crisi aziendale o contratto di solidarietà difensivo.
In tale logica, con la successiva circolare 1/2016 è stato altresì precisato che le aziende, le quali avessero richiesto la concessione del trattamento di Cigs in forza delle causali d'intervento previste dalla previgente normativa e che, in costanza di fruizione del trattamento richiesto, siano state sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell'esercizio d'impresa, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori, possono essere autorizzate – nei limiti del periodo già richiesto - a condizione che gli organi della procedura si impegnino a proseguire e concludere il programma inizialmente presentato.
Da ultimo, la circolare 24/2016 ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di concessione della Cigs per le imprese soggette a fallimento, con esercizio provvisorio volto alla cessione dell'attività, o in concordato con continuità aziendale. In funzione della necessità di mantenimento dell'integrità del complesso aziendale a fini occupazionali e reddituali, il ministero del Lavoro ha individuato nella causale della crisi aziendale quella congeniale a supportare la salvaguardia delle imprese nell'ambito delle richiamate procedure, preordinandola ad una serie di condizioni - attestanti un chiaro programma di gestione della crisi nell'ambito di un piano di risanamento volto alla concreta e rapida alienazione di tutto o parte del complesso - consistenti:
• nell'autorizzazione da parte del giudice delegato o dall'autorità che esercita il controllo all'esercizio provvisorio dell'impresa, al fine di salvaguardare il complesso aziendale e favorire al meglio la cessione dell'attività;
• nell'individuazione, nell'ambito del programma di liquidazione ex articolo 104-ter della legge fallimentare., delle circostanziate ragioni per le quali sia probabile la cessione unitaria dell'azienda o di singoli rami di essa in tempi compatibili con il godimento della Cigs per crisi;
• nella specifica approvazione da parte del comitato dei creditori della valutazione sulle probabilità di cessione espresse dal curatore.
Secondo il ministero, la concessione della Cigs per crisi può essere autorizzata anche nell'ambito del concordato in continuità il cui piano preveda, ex articolo 186-bis della legge fallimentare, la prosecuzione dell'attività da parte del debitore o la cessione dell'azienda o il suo conferimento in una o più società anche di nuova costituzione.
Tra l'altro, il ministero spiega che in tali circostante l'ammortizzatore possa essere utilizzato anche dal cessionario al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuazione in tutto o in parte dell'attività.
L'intervento della Cigs in ambito concorsuale è stato così ricondotto alla sua funzione essenziale di supporto all'integrità aziendale ove sia individuabile una prospettiva di continuità produttiva anche mediante la cessione dell'impresa e, con essa, di mantenimento dell'occupazione e temporaneo sostegno al reddito. Si evitano così sprechi di risorse a finalità assistenziali che, in caso di decozione aziendale e conseguente necessario licenziamento del personale successivamente al periodo di quiescenza ex articolo 72 della legge fallimentare, sono universalmente garantite dalla Naspi.