Professionisti nella Pa, potrebbe convenire versare all’Inps
Se si mantiene l’iscrizione alle Casse, è prevista la sola contribuzione minima
L'opzione per il versamento contributivo dei liberi professionisti assunti a tempo determinato dalla pubblica amministrazione ai fini dell’attuazione del Pnrr dovrà essere valutata caso per caso.
Il decreto del ministero del Lavoro del 2 settembre, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre, ha illustrato le concrete modalità di scelta per la prosecuzione della carriera contributiva dei liberi professionisti iscritti a Casse privatizzate che, ottenendo un incarico nella pubblica amministrazione per la realizzazione degli obiettivi del Pnrr, saranno inquadrati quali lavoratori dipendenti con le relative disposizioni contrattuali.
Tale inquadramento prevederebbe l’assoggettamento a contribuzione previdenziale nella gestione dipendenti pubblici Inps (ex Inpdap), ma l’articolo 1, comma 7-quater, del Dl 80/2021 consente espressamente la facoltà di restare iscritti nella propria Cassa previdenziale. Il decreto prevede l’obbligo di comunicazione alla Cassa di appartenenza con email Pec, entro i trenta giorni successivi l’atto di assunzione, dell’accettazione dell’incarico e della opzione di mantenimento di iscrizione nella Cassa o del passaggio temporaneo all’ex Inpdap.
In questo ultimo caso, l’iscrizione all’Inps comporterà la sospensione dell’iscrizione alla Cassa (cosa già prevista da molti statuti degli enti privatizzati) e di qualsiasi obbligo contributivo, fatta eccezione per i soli contributi dovuti all’ente per la sola iscrizione all’Albo, come nel caso di Quota A per i medici. In questo scenario, l’articolo 2 del Dm prevede anche che il professionista potrà attuare un “ricongiungimento” gratuito presso l’ente di tutta la contribuzione maturata in ex Inpdap durante l’incarico connesso al Pnrr. Nel caso in cui la Cassa che riceva questa dote contributiva non preveda il metodo di calcolo esclusivamente contributivo, i contributi trasferiti saranno valorizzati con il metodo della riserva matematica per determinare il beneficio sulla futura pensione del libero professionista, con modalità che dovranno essere previste da un provvedimento della Cassa approvato dal Ministero vigilante.
Tale forma di ricongiungimento appare a se stante rispetto alla ricongiunzione ordinariamente prevista dalla legge 45/1990 con modalità onerose. Così, i liberi professionisti che abbiano ulteriori “spezzoni contributivi” in altre gestioni Inps o Casse dovranno comunque valutare alla fine della carriera se ricorrere a cumulo, ricongiunzione o totalizzazione, dato che lo spostamento gratuito riguarda solo i contributi maturati per gli incarichi previsti dal Dl 80/2021.
Nel caso dell’opzione per il mantenimento dell’iscrizione nella Cassa, è dovuto il versamento della contribuzione soggettiva e integrativa minime, compatibilmente con l’ordinamento della singola cassa professionale; sarà versata anche la contribuzione per la copertura delle prestazioni assistenziali a eccezione di quella della maternità (già coperta da apposita gestione in inps). Tali modalità di valorizzazione dei contributi determineranno un minor incremento del montante contributivo del professionista, nel caso di soggetti abituati a volumi reddituali più rilevanti rispetto a quelli collegati al minimale. Le singole casse dovranno aggiornare le proprie dichiarazioni reddituali con moduli specifici per i propri iscritti assunti nella Pa, con le modalità previste dal Dm.
La convenienza di tale opzione potrà essere verificata nel caso, ad esempio, di accessi a pensione anticipati specifici della singola Cassa rispetto a quello previsto in cumulo contributivo, pur tenendo conto che chi si iscriverà all’ex Inpdap potrà comunque decidere senza scadenze successive di trasferire tali periodi nella Cassa, incrementando così la propria anzianità contributiva nella stessa. Per coloro che invece valuteranno una prosecuzione della propria carriera nella pubblica amministrazione, mantenere l’iscrizione nella Cassa non consentirà un futuro ricorso a una ricongiunzione gratuita verso ex Inpdap (non prevista dalla norma), lasciando la possibilità di utilizzare gli strumenti tradizionali a disposizione (ricongiunzione, totalizzazione,cumulo).
Il regime transitorio disciplinato dall’ultimo articolo del Dm prevede che i 30 giorni per comunicare l’opzione contributiva decorreranno dalla data di entrata in vigore dello stesso (con scadenza all’inizio di dicembre 2022) per coloro che risultano già assunti dalla Pa al 2 novembre.
Il decreto specifica, infine, che se la Cassa di iscrizione prevede già nel proprio ordinamento la possibilità di destinare la contribuzione in caso di rapporto di lavoro subordinato, il libero professionista potrà optare per tale ulteriore regime, dandone espressa comunicazione alla Cassa e all’amministrazione presso cui viene assunto temporaneamente, mantenendo la regolamentazione del versamento contributivo prevista dall’ente privatizzato.