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di Nobis Gianfranco

La domanda

Il datore di lavoro nel caso abbia gà fruito della proroga acausale in periodo precedente alla data del 22/3/2021, data di entrata in vigore del cd decreto sostegni (41/2021), conserva la facoltà di utilizzare una nuova proroga acausale alla luce del secondo comma dell'art. 17, dello stesso decreto 41/2021 ?

L'ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso la nota n.713 del 16/09/2020, si è pronunciato in merito alle modifiche apportate alla regolamentazione del rapporto di lavoro a termine intervenute con l'entrata in vigore del Decreto Agosto, il quale aveva previsto una deroga all'utilizzo delle causali del tutto analoga a quella prevista dal Decreto Sostegni. Le indicazioni fornite dell'Ispettorato possono considerarsi valide anche rispetto alle previsioni del Decreto Legge n.41/2021(D.L. Sostegni) e dispongono che sia consentito di adottare la “nuova proroga o un rinnovo “agevolato” anche qualora il medesimo rapporto di lavoro sia stato prorogato o rinnovato in applicazione del previgente art. 93 del D.L. n. 34/2020, pur sempre nel rispetto del limite di durata massima di 24 mesi”. In ragione di quanto indicato, come confermato anche dal "caso 1" riportato a pagina 3 del Sole 24 ore del giorno 20/12/2021, si ritiene possibile attivare una nuova proroga acausale, rispettando però i limiti massimi di durata complessiva del contratto, fissato in 24 mesi.

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