Quattro situazioni per malattia e Cig
L’Inps, con il messaggio 1822/2020 diffuso ieri, conferma le indicazioni fornite in caso di coincidenza delle assenze per malattia e cassa integrazione, senza però sciogliere i dubbi derivanti dalla cassa integrazione Covid-19.
Con riferimento alla Cigo e alla Cigd conferma la circolare 197/2015 in cui rappresenta i seguenti quattro casi:
1) se durante la cassa integrazione a zero ore insorge lo stato di malattia, il lavoratore continua a usufruire delle integrazioni salariali anche senza necessità di comunicare la malattia;
2) se la malattia è precedente l’inizio della sospensione dell’attività, il lavoratore in malattia entra in Cig dalla data di inizio della stessa se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività;
3) qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili, il lavoratore in malattia continua a beneficiare dell’indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione;
4) se l’intervento di cassa integrazione riguarda dipendenti lavoranti a orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia.
Inoltre il messaggio con riferimento all’assegno ordinario del Fis conferma la circolare 130/2017 che di fatto ricalca quanto già detto dalla circolare 197 fatto salvo per il punto 4. Al riguardo il messaggio, recuperando un chiarimento del 1973, ha ulteriormente irrigidito la previsione, affermando che «in caso di riduzione di orario l’assegno ordinario non è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall'indennizzabilità di queste ultime».
Purtroppo, il messaggio non affronta i due principali problemi su cui si attendeva il chiarimento:
il primo riguarda la cassa Covid-19 in quanto ha caratteristiche peculiari rispetto alle altre tipologie di cassa integrazione, tenuto conto del fatto che essa può essere riconosciuta con effetto retroattivo;
il secondo riguarda gli effetti che produce la scelta dell’Inps sui costi delle imprese. Infatti, sebbene l’istituto abbia la possibilità di decidere anche un trattamento di miglior favore rispetto al dato normativo (articolo 3, comma 7, del Dlgs 148/2015), in caso di coincidenza di due causali, tale scelta non può incidere sugli obblighi di integrazione contrattuale previsti dal Ccnl.