Il requisito che ha riservato reddito e pensione di cittadinanza a chi avesse almeno 10 anni di residenza in Italia, dei quali gli ultimi due continuativi, determina una «discriminazione indiretta» ai danni degli stranieri; di conseguenza è illegittimo perché vìola l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/Ce, norma che va interpretata «alla luce dell’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea».
Con la sentenza pubblicata ieri nelle cause riunite C-...

