Regole difficili per le aziende complesse
Le modalità di misurazione del risultato incrementale a cui collegare i premi di risultato, indicate dall’agenzia delle Entrate, in caso di contratti collettivi territoriali o di gruppo di fatto in alcuni casi condizionano l’applicabilità dell’agevolazione alle imprese multinazionali (la cui produzione è solitamente decentrata all’estero) e alle realtà produttive che presentano una struttura organizzativa più complessa, in cui sono presenti società “produttive” e “ausiliari”. Questo uno degli aspetti affrontati nella circolare 22 da Assonime. Al riguardo l’associazione auspica un ulteriore intervento di prassi per estendere l’agevolazione a tutte le ipotesi in cui «la stessa articolazione prouttiva e la particolare modalità di conduzione del business rendano necessaria la misurazione del risultato aziendale sulla base di un parametro riferito alle imprese “produttive” del gruppo e il concorso del risultato realizzato dalle società estere risulti determinante per il raggiungimento degli obiettivi prefissati»
Inoltre non è chiaro se un’impresa, priva di rappresentanza sindacale interna e di un contratto territoriale di settore, possa adottare il contratto del settore “produttivo” di appartenenza stipulato in un diverso ambito territoriale oppure se debba adottare un contratto del proprio ambito territoriale di competenza, pur se appartenente a un settore “produttivo” diverso dal proprio. Assonime, considerata la finalità della disciplina dei premi di risultato, ritiene che l’impresa abbia al riguardo la più ampia libertà di scelta.
Per accedere alla disciplina agevolativa prevista in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori, le Entrate hanno chiarito che il piano di innovazione, che deve analizzare l’intero processo del coinvolgimento paritetico, dalla situazione iniziale ai risultati attesi, «potrebbe indicare… gli schemi organizzativi di innovazione partecipata (“Sop”) o i programmi di gestione partecipata (“Pgp”)». Assonime, considerato che l’articolo 4 del Dm 25 marzo 2016 esclude espressamente solo «i gruppi di lavoro di semplice consultazione,addestramento o formazione», ritiene che la partecipazione possa avvenire anche secondo modalità diverse da quelle esemplificate dalle Entrate, prescindendo quindi da ogni formalismo.
Con la circolare 5/E/2018 le Entrate hanno chiarito che per l’applicazione della disciplina contenuta nella lettera a, comma 2, dell’articolo 51 del Tuir «non sussistono criticità laddove le casse sanitarie operino rispettando principi di mutualità. Alcune perplessità sorgono, al contrario, in tutte le ipotesi in cui esista, per ciascun iscritto/dipendente, una stretta correlazione fra quanto percepito dalla cassa a titolo di contribuzione ed il valore della prestazione resa … al punto che la prestazione sanitaria … ove erogata, non possa comunque mai eccedere, in termini di valore, il contributo versato dal dipendente o dal suo datore di lavoro». Per Assonime l’agevolazione si applica quando il lavoratore può ricevere dalla cassa prestazioni di valore decisamente superiore rispetto al contributo versato. L’associazione, pur auspicando una conferma ufficiale, ipotizza che ciò possa configurarsi anche quando «assicuri non solo il rimborso delle spese sanitarie ma copra anche il rischio di non autosufficienza o per gravi malattie. La prestazione eventualmente fruita dal lavoratore divenuto non autosufficiente o gravemente malato infatti risulta di regola di valore superiore rispetto al contributo versato».