La novità è nel concetto di domicilio, laddove diventa preponderante la presenza fisica nel territorio dello Stato anche ai fini fiscali, prevalendo il luogo in cui effettivamente la persone fisica abita per la maggior parte del periodo d’imposta. Si presume che una persona iscritta all’anagrafe dei residenti per la maggior parte dell’anno sia residente fiscale in Italia, salvo prova contraria
Il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, di “Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2023, all’articolo 1, è intervenuto apportando significative modifiche ai criteri di collegamento per la determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche disciplinati dall’articolo 2, comma 2, D.P.R. 917/1986 (TUIR).
In particolare, il Titolo I, Capo I (articoli 1), contiene disposizioni in materia di determinazione della residenza...