Contenzioso

Retribuzione globale di fatto, le indicazioni della Corte di cassazione

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di Valeria Zeppilli

La nozione di retribuzione globale di fatto, cui va commisurata l'indennità da liquidarsi in caso di accertata illegittimità di un licenziamento, si riferisce a quanto il lavoratore illegittimamente licenziato avrebbe percepito se avesse lavorato. Va da sé, per la Corte di cassazione (sezione lavoro, 11 marzo 2022, n. 8040), che in essa non possono essere quindi ricompresi né i compensi che il lavoratore non è certo di percepire, né quelli che vengono erogati in conseguenza di una particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa né, in generale, quelli che si configurano come occasionali o eccezionali.
Per poter determinare la retribuzione globale di fatto, insomma, occorre considerare esclusivamente il compenso che il lavoratore percepisce normalmente, ovverosia in conseguenza dell'ordinario svolgimento della propria prestazione, senza che sia possibile valutare anche indennità ulteriori, che sono legate ad altri parametri.
Sono da escludere, pertanto, non solo le voci occasionali ed eventuali, ma anche il rimborso per gli oneri di trasferimento o di sede e, più in generale, tutti gli emolumenti che compensano una serie di disagi, come quelli che derivano dai viaggi, dal trasferimento, dalla necessità di locare un immobile nel nuovo luogo individuato per lo svolgimento della prestazione lavorativa e così via.
Nel caso di specie, a essere oggetto di controversia era la cosiddetta Ise, ovverosia l'indennità di servizio estero: alla luce di tutte le predette argomentazioni, la Corte di cassazione ne ha escluso la rilevanza ai fini dell'esatta definizione dell'ammontare della retribuzione globale di fatto da considerare per la determinazione dell'importo da liquidare al lavoratore illegittimamente licenziato come ristoro del pregiudizio subito in conseguenza dell'illegittimità del recesso. Si tratta, infatti, di un'indennità alla quale non può essere attribuita natura corrispettiva e quindi retributiva.
Per maggiore chiarezza, va detto che già in passato la giurisprudenza aveva negato che l'indennità di servizio estero avesse una simile natura, fondando tale posizione (cui la Cassazione ha deciso di dare continuità) sulla considerazione che l'Ise ha il solo e specifico fine di sopperire agli oneri che derivano dalla permanenza del lavoratore in una sede straniera, come ad esempio al maggior costo della vita e, di conseguenza, degli alloggi, dei servizi, dei beni di consumo e così via.

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