Previdenza

Ricorso all’Inps valido anche se presentato a un comitato sbagliato

In vigore un nuovo regolamento che punta a ridurre tempi e contenziosi giudiziari

di Silvano Imbriaci

L'istituto nazionale di previdenza, con la circolare 48/2023, illustra i contenuti del nuovo regolamento recante disposizioni in materia di ricorsi amministrativi di competenza dei comitati Inps, approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione del 18 gennaio 2023, numero 8.

Lo scopo del nuovo regolamento è soprattutto quello di fornire una disciplina di riferimento più snella e sicura, in modo da velocizzare i tempi e agire su una delle cause di generazione del contenzioso giudiziario in materia, ossia l'oggettiva incapacità dell'amministrazione di intercettare e risolvere i motivi del contendere in fase amministrativa, spesso per il ritardo con cui interviene la definizione dei procedimenti e dei ricorsi amministrativi.

Da un punto di vista pratico, poi, la necessità di uniformare le regole deriva anche dalla soppressione di vari enti previdenziali con ampliamento del numero dei comitati che operano presso l'istituto. Infatti, l'ambito di applicazione di queste norme riguarda il contenzioso in materia previdenziale e contributiva, con specifiche disposizioni introdotte anche per il riesame dei provvedimenti di concessione di competenza delle commissioni provinciali Cigs, operai agricoli (Cisoa) e comitati di solidarietà bilaterali, nonché dei fondi pensione per i lavoratori dello spettacolo e per gli sportivi professionisti.

Il ricorso amministrativo deve essere indirizzato all'organo competente (comitato centrale o periferico) esclusivamente in via telematica, come del resto era già stato indicato nel precedente regolamento (circolari 169/2010 e 32/2011). L'Inps precisa comunque che il difetto di sottoscrizione non comporta la nullità del ricorso, in quanto la riferibilità al ricorrente è garantita dalle modalità e dagli strumenti previsti per l'accesso ai servizi online e comunque è prevista una sorta di clausola di salvezza rappresentata dall'uso di altre forme di comunicazione telematica certificata quali la Pec, ove sia presente la firma olografa del ricorrente e la copia del documento di identità.

Quanto al destinatario, il ricorso presentato a un comitato diverso da quello competente è da considerarsi validamente presentato, con la stessa data, al comitato corretto, cui sarà trasmesso dall'ufficio ricevente cui il ricorso è pervenuto.

Con riferimento ai termini, se è vero che, per effetto dell'articolo 8 della legge 533/1973, effettivamente non si può assegnare a essi natura perentoria, il rispetto della sequenza temporale permette di rivolgersi al giudice in tempi prefissati (articolo 443 del Codice di procedura civile), anche in relazione al possibile prodursi della decadenza prevista dall’articolo 47 del Dpr 639/1970. Il termine per impugnare il provvedimento espresso in sede amministrativa è fissato dunque in via generale in novanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso, in qualunque modo essa avvenga. Termini diversi sono previsti in ipotesi specifiche. In caso di mancata adozione di un provvedimento espresso, l'interessato potrà presentare ricorso in via amministrativa decorsi centoventi giorni rispetto alla presentazione della domanda amministrativa, salvo che non sia diversamente previsto. La circolare contiene un utile schema riepilogativo che distingue, a seconda del tipo di ricorso, il termine di legge e la sua decorrenza.

Vengono poi ricordate norme in punto di inammissibilità, dalla presa in carico all'esame della legittimazione, o dell'interesse a ricorrere, prima dell'esame del merito (vi rientra anche la verifica della decadenza) e in punto di improcedibilità, con riferimento a circostanze che producono il venir meno dell'interesse a ricorrere.

Il regolamento poi illustra i casi in cui viene a cessare la materia del contendere (emanazione del provvedimento satisfattivo dopo la proposizione del ricorso), distinti dalle ipotesi di autotutela, il cui specifico procedimento non arresta i termini per la decisione. Dopo una necessaria fase istruttoria e la formazione del fascicolo elettronico, interviene la decisione, solitamente entro novanta giorni dalla data di ricezione del ricorso, attestata dal protocollo informatico.

Con riferimento al merito della decisione, il regolamento non precisa più – come faceva quello vecchio - che il comitato competente decide anche i ricorsi relativi non solo alla sorte capitale ma anche agli interessi, in materia di prestazioni (il che tuttavia deve ritenersi implicito). In materia di contributi il comitato decide i ricorsi anche per le questioni che attengono all'imposizione delle sanzioni civili, la cui quantificazione è di competenza però degli uffici delle strutture territoriali competenti.

La decisione del comitato può essere soggetta a revoca con provvedimento dello stesso comitato, in presenza di nuovi elementi rilevati d'ufficio (un'appendice dell'autotutela), nel rispetto dei termini entro i quali è possibile la modifica del provvedimento oggetto della delibera. In ogni caso, ove sia accertata l'illegittimità della deliberazione, il direttore generale può sospenderne l'esecuzione, così come il direttore della struttura territoriale competente, ma nel termine di cinque giorni dalla sua adozione.

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