Rapporti di lavoro

Rimborso utenze domestiche, soggetti intestatari detentori dell’immobile

Le indicazioni delle Entrate sulle modalità operative di fruizione del beneficio

di Manuela Baltolu

Il decreto legge "aiuti -bis" 115 del 9 agosto 2022, convertito dalla legge 142 del 21 settembre 2022, derogando al comma 3 dell'articolo 51 del Tuir, ha introdotto la possibilità, per il 2022, di erogare e rimborsare ai lavoratori somme destinate al pagamento delle utenze domestiche, per un importo massimo stabilito inizialmente in 600 euro ulteriormente innalzato a 3mila euro dal decreto "aiuti - quater", approvato dal consiglio dei Ministri nella seduta del 10 novembre scorso di cui si attende pubblicazione in gazzetta ufficiale.
Sebbene il provvedimento abbia visto la luce ai primi del mese di agosto, solo in data 4 novembre l'agenzia delle Entrate ha indicato le modalità operative di fruizione del beneficio, con la circolare 35/E.
L'agenzia delle Entrate specifica che dovranno opportunamente essere conservate le fatture oggetto di rimborso, dal datore di lavoro nel rispetto della privacy o dal lavoratore qualora l'azienda acquisisca dallo stesso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del Dpr 445/2000, in cui, tra i dati da indicare, è compreso il nominativo dell'intestatario della fattura, e, qualora non corrisponda al lavoratore interessato, la relazione tra lo stesso e l'intestatario.
Relativamente alla nozione di reddito di lavoro dipendente, nell'ultimo periodo del paragrafo 2 della citata circolare, ricordando che rientrano anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore e ai suoi familiari, l'agenzia delle Entrate fa riferimento all'articolo 12 del Tuir, che individua i familiari fiscalmente a carico, ovvero coniuge, figli e «ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria», per poi specificare, nella nota numero 5, che gli stessi soggetti vanno considerati indipendentemente da convivenza e carico fiscale.
Un chiarimento a quanto sopra può derivare dalla lettura combinata del secondo e dell'ultimo periodo del successivo paragrafo 2.1:
• nel secondo periodo è riportata la possibilità di rimborso delle fatture riguardanti «immobili ad uso abitativo, posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese», facendo venir meno, di fatto, l'obbligo di convivenza con il lavoratore;
• nell'ultimo periodo si afferma che «la giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell'articolo 12 del Tuir», ovvero anche ai soggetti di cui all'articolo 433 del codice civile.
Pertanto, appare logico ritenere che si possa prescindere, come specificato dalla nota numero 5, sia dalla convivenza, sia dal carico fiscale dei familiari, essendo condizione inderogabile all'ottenimento del rimborso l'effettivo esborso degli stessi per il pagamento delle utenze.
È inoltre legittimo domandarsi se, nonostante non vengano menzionati, anche gli uniti civilmente e i conviventi di fatto del lavoratore, qualora possiedano o detengano l'immobile a cui sono riferite le fatture delle utenze domestiche o siano intestatari delle medesime fatture, rendano utilizzabile il rimborso.
Per quanto riguarda le unioni civili, l'articolo 20 della legge 76 del 20 maggio 2016, già aveva sancito che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ogni qualvolta siano ricorrenti nelle leggi, negli atti con forza di legge, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, debbano altresì essere applicati a ognuna delle parti dell'unione civile.
In ragione di ciò appare quindi pacifico che il rimborso delle utenze domestiche sia spettante anche nei casi di intestazione delle fatture o detenzione dell'immobile da parte dell'unito civilmente.
Relativamente alle convivenze di fatto, non risulta esserci, come per le unioni civili, una norma che equipari ufficialmente questa forma di nucleo familiare al matrimonio.
Tuttavia, il recente decreto legislativo 105 del 30 giugno 2022, recependo la direttiva Ue 2019/1158 in materia di equilibrio tra attività professionale e vita familiare, modificando il testo dell'articolo 33 della legge 104 del 5 febbraio 1992, nonché il comma 5 dell'articolo 42 del decreto legislativo 151 del 26 marzo 2001 in materia di assistenza a soggetti disabili, ha inserito tra gli aventi diritto ai permessi mensili nonché al congedo straordinario anche i conviventi di fatto di cui al comma 1 dell' articolo 36 della citata legge 76/2016.
Sulla base di tale apertura normativa e in un'ottica di parità di trattamento tra le varie forme di aggregazione familiare, soprattutto in ragione della ratio del provvedimento, ovvero sostenere il potere d'acquisto dei lavoratori in un momento di particolare necessità economica in conseguenza del caro energia, parrebbe logico pensare che quanto affermato per gli uniti civilmente sia estendibile anche alle convivenze di fatto, sebbene tale interpretazione non sia, come detto, supportata da una pronuncia legislativa in tal senso; si ritiene pertanto opportuno un chiarimento in merito.

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