Il PuntoRapporti di lavoro

Whistleblowing, le misure di protezione

di Paolo Pizzuti

N. 18

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Previste delle misure di protezione efficaci a favore del segnalatore, incentrate in particolar modo sulla nullità di qualunque atto ritorsivo e sull’inversione dell’onere della prova sia per la dimostrazione della ritorsione che per il nesso di causalità tra segnalazione e danno subito dal whistleblower

Le misure di protezione a favore della persona segnalante trovano applicazione soltanto se sussistono due condizioni previste dal decreto in esame[1].

Condizioni per la protezione del segnalatore: buona fede e rispetto delle regole

La prima condizione è la buona fede del segnalatore, cioè il fatto che al momento della segnalazione, divulgazione o denuncia, egli avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate fossero vere e che rientrassero...

  • [1] Cfr. in particolare l’art. 16, comma 1.

  • [2] Cass. 11 luglio 2023, n. 21651; Cass. 18 gennaio 2019, n. 1379; Cass. 18 luglio 2018, n. 19092; Cass. 8 luglio 2009, n. 16000; Cass. 25 febbraio 1986, n. 1173; Cass. 20 gennaio 2015, n. 841; Cass. 31 ottobre 2016, n. 22042; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2538; Cass. 10 luglio 2018, n. 18176.

  • [3] Art. 16, comma 3, del decreto.

  • [4] Cass. 31 marzo 2023, n. 9148.

  • [5] Art. 16, comma 4, del decreto.

  • [6] Art. 17, comma 1.

  • [7] Art. 2, comma 1, lett. m).

  • [8] Gli enti e le persone di cui all’articolo 3 del decreto (i segnalatori e gli altri soggetti coinvolti) possono comunicare all’ANAC e ritorsioni che ritengono di avere subito. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore pubblico, l’ANAC informa immediatamente il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli eventuali organismi di garanzia o di disciplina, per i provvedimenti di loro competenza. In caso di ritorsioni commesse nel contesto lavorativo di un soggetto del settore privato l’ANAC informa l’ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza (art. 19, comma 1, del decreto).

  • [9] Art. 19, comma 3, del decreto.

  • [10] Art. 24, comma 3.

  • [11] Art. 19, comma 3, del decreto. Come è noto, l’art. 18 della legge n. 300/1970 si applica ai c.d. vecchi assunti, cioè a tutti i lavoratori il cui rapporto è iniziato prima del 7 marzo 2015, mentre l’art. 2 del d.lgs. n. 23/2015 si applica ai lavoratori assunti a partire da quella data. Lo stesso decreto, inoltre, palesando la volontà di rendere più effettiva possibile la tutela del segnalatore, prevede che l’autorità giudiziaria adita adotti tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l’ordine di cessazione della condotta ritorsiva e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del divieto di ritorsione (art. 19, comma 4).

  • [12] Sono i soggetti indicati all’art. 3, comma 5, del decreto.

  • [13] Sul punto, si v. l’art. 18 del decreto.

  • [14] Così l’art. 20 del decreto.

  • [15] La scriminante sui segreti in questione era già prevista dalla precedente disciplina (art. 3 della legge n. 179/2017).

  • [16] Le condizioni di cui si parla nel testo sono richiamate dall’art. 20, comma 1, sia direttamente che indirettamente con il riferimento all’art. 16 del decreto.

  • [17] Art. 20, comma 1.

  • [18] Art. 20, comma 4.

  • [19] Viceversa, la non punibilità non si estende alla rivelazione o diffusione di notizie coperte dall’obbligo di segreto in materia di informazioni classificate di segreto professionale forense e medico e di segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, ipotesi cui si è fatto cenno in precedenza: infatti, l’art. 20, comma 1, del decreto, mediante il richiamo all’art. 1, comma 3, esclude espressamente dal perimetro della non punibilità l’obbligo di segreto afferente a tali ambiti.

  • [20] Art. 20, comma 3, del decreto.

  • [21] Cfr. l’art. 22 del decreto.

  • [22] Convertito, con modificazioni, in l. 162/2014, inserito dall’art. 9, comma 1, lett. d), del d.lgs. 149/2022.