Smart working per il dipendente disabile anche senza accordo
Svolgere l’attività da remoto secondo la Cassazione è un accomodamento ragionevole che l’azienda deve adottare se non comporta oneri finanziari eccessivi
Se non ostano oneri finanziari sproporzionati, il datore di lavoro è tenuto ad accogliere la domanda del lavoratore con disabilità di rendere la prestazione in smart working, anche se l’accordo aziendale esclude il lavoro agile in relazione alle mansioni cui il lavoratore è addetto.
Lo smart working è uno strumento che il datore deve considerare allo scopo di soddisfare gli «accomodamenti ragionevoli» che la normativa antidiscriminatoria prescrive ai datori per tutelare i lavoratori disabili e garantire...