Contrattazione

Somministrazione e co.co.co.: cosa cambia con il “decreto dignità”

di Alberto Bosco

Tra le molte modifiche apportate dal decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, entrato in vigore già a partire da sabato 14 luglio 2018, ve ne sono alcune che riguardano anche la somministrazione di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative. Di seguito qualche cenno sulle novità.

Somministrazione a tempo determinato - L'articolo 2 del D.L. n. 87/2018 dispone che all'articolo 34, co. 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il primo periodo è sostituito dal seguente: “In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24”.
La precedente formulazione della norma, invece, per la parte qui di interesse, prevedeva che, in caso di assunzione a tempo determinato, il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore fosse soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19 (co. 1, 2 e 3), 21, 23 e 24.
Ne deriva che, fermo restando che al lavoratore assunto a termine da parte di un'agenzia di somministrazione – con l'esclusione della norma relativa al numero complessivo di contratti a termine (art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015) e di quella che disciplina il diritto di precedenza (art. 24) – ora, ossia dal 14 luglio 2014, si applicano anche:
a) l'articolo 19, co 1: durata massima del singolo contratto a termine pari a 12 mesi (acausale) o 24 mesi (con indicazione della causale);
b) l'articolo 19, co 2: durata massima per sommatoria di tutti i contratti a termine, salvo deroghe contrattuali e attività stagionali, non superiore a 24 mesi;
c) l'articolo 19, co 3: contratto in deroga, per una durata non superiore a 12 mesi, presso l'ITL;
d) l'articolo 21: proroghe libere fino a 12 mesi (da 13 a 24 con causale), con un massimo di 4; causale obbligatoria per tutti i rinnovi (previo rispetto delle pause intermedie di 10 o 20 giorni), a prescindere dalla durata complessiva del contratto.
Al netto di ogni considerazione sull'accavallarsi di disposizioni nel complesso poco chiare, e a cui si spera sarà posto rimedio in sede di conversione, va anche evidenziato che, come dispone l'articolo 3, co. 2, del D.L. n. 87/2018, il contributo di cui all'articolo 2, co. 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (ossia il contributo addizionale dell'1,40% sui rapporti non a tempo indeterminato), è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

Collaborazioni coordinate e continuative – Come noto, l'articolo 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, dispone che, a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Per quanto qui di interesse, ossia in base alla modifica contenuta nell'articolo 13 del nuovo decreto legge, è stato eliminato – nell'ambito delle ipotesi alle quali tale disposizione non si applica – il riferimento alle “società sportive dilettantistiche lucrative”. Il che non vuol dire che tali società non possano più stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa ma solo che per esse, da ora in poi, vanno rispettati i criteri generali di legittimità ove si voglia evitare l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato.
Infine, in relazione a tutti i casi in cui sussista anche solo l'ombra del dubbio che la genuinità della co.co.co. possa essere contestata, ricordiamo che l'articolo 2, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015, prevede che le parti possono richiedere alle commissioni di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la certificazione dell'assenza dei requisiti di cui sopra. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

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