Sostanze pericolose, con la legge 117/2019 in arrivo più tutele per i lavoratori
Dopo un tormentato iter parlamentare è giunta finalmente ai nastri di partenza la legge 4 ottobre 2019, numero 117, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018" (in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, numero 245). Nei ventisei articoli e l'allegato che compongono il provvedimento viene delegato il Governo a recepire nel nostro ordinamento interno numerose direttive tra le quali spiccano, in particolare, alcune che riguardano la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Invero, a distanza di circa un trentennio dall'emanazione della fondamentale Direttiva 89/391/Cee, "Direttiva quadro", ancora oggi è molto intensa la produzione normativa europea in ambito di safety che recentemente si sta concentrando soprattutto sul delicato problema della tutela dalle sostanze pericolose.
Si tratta di un tema divenuto, ormai, molto scottante in quanto anche se nel corso degli ultimi anni sono stati compiuti passi importanti sulla strada della tutela dai rischi da tali sostanze – come la promozione dell'importante campagna europea 2018-2019 "Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro in presenza di sostanze pericolose" dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha) – il continuo pregresso scientifico e tecnologico impone una sempre più frequente attività di revisione della disciplina comunitaria.
Radiazioni ionizzanti: parte la riforma della disciplina italiana
Un esempio emblematico è, in tal senso, l'ambito delle radiazioni ionizzanti che, occorre premettere, interessa numerosi settori tra cui sanità e industria. L'articolo 20 della legge 117/2019 detta principi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il legislatore delegato, per l'attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione a tale tipologia di radiazioni.
Il tratto, forse, più significativo di tale disposizione è che il Governo è delegato a emanare un nuovo testo normativo di riassetto e semplificazione della disciplina contenuta nel Dlgs 17 marzo 1995, numero 230 – con il quale è stata data attuazione alle direttive 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 – o, in alternativa un testo unico volto al riordino e all'armonizzazione della normativa di settore.
E' bene precisare, a scanso di equivoci, che proprio il Dlgs 230/1995 detta un regime speciale di protezione dalle radiazioni ionizzanti, a cui fanno espresso rinvio gli articoli 180, comma 3, e 221, comma 2, del Dlgs 81/2008, che comporta diversi obblighi per i datori di lavoro; ecco, quindi, che con la legge 117/2019, si vuole riformare l'intera materia, anche per quanto riguarda i requisiti, i compiti e le responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione.
Non si tratterà, però, di un completo stravolgimento dell'impianto normativo già esistente ma è facile prevedere obblighi più stringenti sia per i datori di lavoro che per i fabbricanti, e quali saranno correlati nuove sanzioni, amministrative e penali, in caso di violazione.
Al tempo stesso, poi, l'articolo 20 della legge 117/2019, prevede anche l'adozione di un Piano nazionale radon che, sulla «base di quanto già attuato in Italia e tenendo conto delle altre esperienze di pianificazione in materia, anche realizzate da Stati esteri, recepisca le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom, preveda adeguati strumenti per la sua attuazione, attraverso il coordinamento tra le amministrazioni competenti in relazione ai diversi settori di interesse, e introduca indicatori di efficacia delle azioni pianificate»; i rischi legati al radon nei luoghi di vita e di lavoro sono ormai quasi del tutto noti e tale disposizione deve essere accolta molto positivamente in quanto, per altro, ultimamente sono state emanate alcune discipline regionali che pur se apprezzabili nel loro intento rischiano, però, di dar vita a livello locale a regimi differenziati.
Esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni: verso il recepimento della direttiva Ue 2017/2398.
Di non secondaria importanza è, inoltre, la previsione contenuta nell'articolo 1 della legge 117/2019, del recepimento della direttiva Ue 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/Ce sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Bisogna precisare che tale direttiva è molto importante in quanto non solo apporta una serie di modifiche a diversi articoli e all'allegato I della direttiva 2004/37/Ce, ma sostituisce l'allegato III relativo ai valori limite.
Sono diverse le sostanze interessate come, ad esempio, il cloruro di vinile monomero, le polveri di legno duro, il cromo VI, le fibre ceramiche refrattarie, l'ossido di etilene, la polvere di silice libera cristallina respirabile e l'idrazina.
Tali modifiche sono state ispirate dall'esigenza di assicurare ai lavoratori un livello di protezione più elevato; il decreto di recepimento dovrebbe avere luce a breve, considerato che gli Stati membri avranno tempo per adeguarsi entro il 17 gennaio 2020, e inevitabilmente comporterà anche delle modifiche al Dlgs 81/2008.