Statuti da adeguare entro gennaio 2019
Slittamento del termine per gli adeguamenti statutari, impiego di lavoratori e volontari nell’impresa sociale, ispezioni e controlli. Sono questi gli altri aspetti principali affrontati dal decreto correttivo varato il 17 luglio (Dlgs 59/2018) che ha modificato il Dlgs 112/2017 sull’impresa sociale. Molte di queste novità sono immediatamente operative.
La correzione più attesa riguarda la proroga dei termini per adeguare gli statuti: rispetto agli originari 12 mesi dall’entrata in vigore del Dlgs 112/2017 (il 20 luglio 2017), gli enti avranno tempo fino a gennaio 2019 per allinearsi alla nuova normativa. Più tempo, quindi, per strutturare le modifiche statutarie da apportare e prendere confidenza con gli adempimenti introdotti dalla riforma (come la nomina dell’organo di controllo, obbligatorio per le imprese sociali).
Specifiche disposizioni interessano l’impiego di volontari e lavoratori nell’impresa sociale. I primi, oltre a non dover superare nel numero i lavoratori dipendenti ed essere indicati in un registro ad hoc, potranno svolgere solo mansioni complementari (e non sostitutive) rispetto a quelle di operatori professionali richiesti dalla legge per determinati servizi. Questo per evitare il rischio di comportamenti elusivi delle norme giuslavoristiche e garantire la presenza di personale specializzato nell’impresa.
Sui lavoratori, il correttivo individua un preciso limite temporale per il computo della quota di soggetti «molto svantaggiati» che devono essere impiegati nelle imprese di inserimento lavorativo. Questo tipo di imprese si considerano sociali solo se hanno alle proprie dipendenze soggetti “deboli” (persone con disabilità, rifugiati o richiedenti protezione internazionale, senza fissa dimora in condizione di povertà) o lavoratori “molto svantaggiati” (privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o, al ricorrere di specifiche condizioni, da almeno 12 mesi), in misura almeno pari al 30% dei lavoratori occupati.
Già il testo originario del decreto specificava che per il calcolo di questa percentuale i lavoratori molto svantaggiati non possono contare per più di un terzo. Oggi, per effetto delle correzioni, questi soggetti si considerano in situazione di svantaggio solo per i primi 24 mesi dall’assunzione, trascorsi i quali non rientrano più nella percentuale. Si evita quindi che l’ente possa beneficiare della qualifica di impresa sociale in via permanente, anche laddove non abbia più alle sue dipendenze lavoratori realmente svantaggiati.
Del tutto nuove le previsioni inserite nei commi 8-bis e 8-ter dell’articolo 18 del Dlgs 112/2017. Il coordinamento delle attività ispettive nei confronti delle imprese sociali viene migliorato con un sistema di scambio di informazioni tra i vari organi deputati al controllo (il ministero competente, per i controlli civilistici e l’amministrazione finanziaria, per quelli fiscali) che agevolerà l’emanazione dei provvedimenti di rispettiva competenza. Per le sole cooperative sociali, poi, in caso di violazione dell’articolo 18, potrà essere attivata una gestione commissariale.