Tassazione separata se il ritardo non è fisiologico
Tassazione separata a largo raggio per gli arretrati pagati da pubbliche amministrazioni. Secondo la risoluzione 151 del 2017 dell’agenzia delle Entrate, che risponde a numerosi quesiti proposti da vari enti, in presenza di un ritardo non fisiologico nel pagamento degli emolumenti, la tassazione separata compete comunque. Si tratta di criteri da tenere in considerazione soprattutto in vista dei conguagli di fine anno che consentono di sistemare eventuali prelievi Irpef non corretti.
La tassazione separata degli emolumenti arretrati, in base all’articolo 17, lettera b, del testo unico delle imposte sui redditi, spetta in presenza di ritardi derivanti da due tipologie di situazioni. La prima riguarda l’ipotesi in cui il ritardo è dipeso da un titolo giuridico venuto a esistenza anni dopo la maturazione dell’emolumento. Se il titolo è riconducibile a contratti collettivi, atti amministrativi, sentenze o leggi, la tassazione separata compete e l’agenzia delle Entrate non ha titolo per sindacare le ragioni del ritardo. Negli interpelli delle varie direzioni regionali è inoltre emerso, in molti casi, che i contratti aziendali o decentrati hanno, ai fini in esame, la medesima funzione dei contratti collettivi.
La seconda tipologia si verifica ogniqualvolta vi sia un ritardo non dipeso dalla volontà delle parti. A quest’ultimo riguardo, si ricorda che la circolare 23 del 1997 aveva individuato nella situazione di dissesto dell’ente pubblico una causa legittimante la modalità agevolata di imposizione.
È in questo contesto che si inquadrano i chiarimenti offerti nella risoluzione 151/2017 relativa al caso in cui un ente aveva corrisposto nel corso del 2017 retribuzioni di risultato riferite agli anni dal 2013 al 2016. Si chiedeva pertanto di conoscere quale tipo di tassazione fosse applicabile.
In proposito, l’agenzia delle Entrate ha individuato quale unico criterio di riferimento il ritardo fisiologico o non fisiologico con il quale avviene il pagamento delle retribuzioni. In sostanza, l’ente pubblico deve effettuare una sorta di auto diagnosi, fondata sulle procedure ordinarie di erogazione degli stipendi. Se alla luce di tale auto diagnosi emerge che il ritardo è fisiologico, allora non compete la tassazione separata, in caso contrario essa spetta.
Tornando al caso delle retribuzioni di risultato, la regola ordinaria è che esse si corrispondano a consuntivo, nell’anno successivo a quello di competenza. Di norma, quindi, gli importi riferiti al 2017, se pagati entro quest’anno, concorrono alla formazione del reddito complessivo. Se ciò non accade, precisa tuttavia l’agenzia delle Entrate, questo non comporta in via automatica la tassazione separata. In particolare, se il ritardo fisiologico nel pagamento degli emolumenti è ad esempio di un anno e mezzo, allora l’erogazione della produttività 2017 che interverrà nel corso del 2019 sarà soggetta a Irpef progressiva.
È da segnalare che la risoluzione 151/2017 non menziona l’esigenza di comprendere le ragioni del ritardo non fisiologico, che pertanto può dipendere anche da motivi di mera disorganizzazione dell’ente. Si confida nel fatto che vi è un contrasto di interessi con il dipendente, oltre che nella generale funzione pubblicistica svolta dagli enti.
Ove, in sede di conguaglio di fine anno, emergano emolumenti erroneamente assoggettati a imposizione ordinaria, si potrà pertanto procedere a recuperare l’imposta trattenuta in eccesso al dipendente attraverso la compensazione “in chiaro” effettuata nel modello F24 (o F24 EP) con le ritenute del mese di dicembre. L’importo così recuperato sarà messo a disposizione nella busta paga del dipendente. In questo modo, la certificazione unica 2019 potrà essere correttamente compilata.