Tax credit al via: l'Agenzia scrive le modalità per alleggerire la tassazione sui fondi pensione
La legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014) ha sostenuto l'investimento di lungo periodo da parte degli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza) e delle forme di previdenza complementare (Fondi pensione) prevendendo come incentivo un credito di imposta. Nel contempo l'incremento della misura di tassazione applicata ai redditi di natura finanziaria introdotta nel corso del 2014 aveva colpito anche questi enti. La legge di stabilità 2015 aveva corretto l'extraonere ancora attraverso un credito di imposta. Con la circolare n. 14/E/2016 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, istruzioni operative e, soprattutto, ha formulato alcuni esempi che semplificano meccanismo di difficile lettura.
I crediti di imposta sono differenziati a favore delle Casse di previdenza (D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996) e a favore dei Fondi pensione. Alle prime è riservato un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e le imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20%, a condizione che i medesimi proventi - assoggettati “effettivamente” alle ritenute e imposte sostitutive - siano investiti nelle attività a carattere finanziario a medio o lungo termine individuate in sede di attuazione.
Il credito relativo alle Casse di Previdenza funziona così: qualora i redditi di natura finanziaria effettivamente tassati al 26 per cento siano pari a 1000, l'importo massimo agevolabile è pari a (260 – 200) vale a dire 60.
Ove l'investimento effettuato dalla Cassa sia pari a 700, il credito d'imposta richiedibile è pari a 42 vale a dire al 6% di 700.
A favore dei Fondi pensione è, invece, riservato un credito d'imposta nella misura del 9% del risultato netto maturato, assoggettato “effettivamente” all'imposta sostitutiva del 20% in ciascun periodo di imposta, a condizione che l'ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate in sede di attuazione.
La circolare chiarisce che si tratta della misura corrisponde alla differenza tra l'aliquota attuale di tassazione del 20 per cento e quella dell'11 per cento previgente.
Ai fini della corretta applicazione del credito in esame occorre tenere conto degli investimenti effettuati dai Fondi pensione in titoli del debito pubblico e degli altri titoli ad essi equiparati, i cui redditi scontano l'aliquota agevolata nella misura del 12,50 per cento (vale a dire il 62.50 per cento della nuova aliquota).
Il credito calcolato su un rendimento di 500 con un risultato pari a 100 derivante da titoli pubblici che concorrono nella misura del 62,50 per cento, la base imponibile sarà pari a 462,50; l'imposta sostitutiva calcolata sull'imponibile e da versare è pari a (20%* 462,50) vale a dire 92,50.
I redditi effettivamente tassati nella misura del 20 per cento sono pari a 400. Qualora tali importi siano investiti in attività rilevanti l'importo massimo agevolabile sarebbe pari a (9%*400) vale a dire 36.
Con il decreto 19 giugno 2015 sono state disciplinate le modalità di attuazione della normativa in esame e sono stati individuati i settori di investimento oggetto di agevolazione, l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della agevolazione e gli aspetti procedurali concernenti le modalità di riconoscimento del credito di imposta (condizioni, termini e modalità per la fruizione) e la conseguente attività di controllo.
Circa la decorrenza della misura agevolativa, il credito per le casse di previdenza si calcola sulla base dei redditi di natura finanziaria realizzati o maturati nel 2015 e con riferimento agli investimenti effettuati nel 2015.
Per le forme di previdenza complementare, il credito si calcola sulla base del risultato di gestione maturato in un periodo d'imposta e investito in attività a carattere finanziario a medio o lungo termine nel periodo d'imposta successivo. Pertanto, ai fini dell'applicazione della norma a decorrere dal 2015, il credito è determinato a partire dal risultato di gestione maturato nel 2014 e con riferimento agli investimenti effettuati nel 2015.