Agevolazioni

Temporary Ucraina, contro la delocalizzazione aiuti individuali straordinari per investimenti a zero emissioni

L’imprenditore può ottenere un contributo correlato al mancato vantaggio del trasferimento

di Antonio Carlo Scacco

Il 9 marzo la Commissione ha comunicato di aver adottato importanti integrazioni al quadro temporaneo di crisi Ucraina, modificato da ultimo il 28 ottobre dello scorso anno, al fine di promuovere misure di sostegno nei settori fondamentali per la transizione verso un'economia a zero emissioni (Comunicazione 2023/C 101/03), in linea con il piano industriale del green deal approvato nel febbraio scorso.

Tra le novità introdotte si segnala la previsione contenuta nei punti 86 e seguenti della comunicazione secondo cui gli Stati possono erogare aiuti individuali ove vi sia un rischio reale che gli investimenti vengano sottratti allo Spazio economico europeo (See). Gli aiuti sono concessi per incentivare, in genere, dispositivi atti ad agevolare la transizione verso un'economia a zero emissioni nette (batterie, pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, elettrolizzatori e dispositivi carbon capture usage and storage), oppure per l’estrazione o il recupero delle relative materie prime critiche necessarie per la produzione di questi dispositivi.

Per ottenere l'aiuto (entro il 31 dicembre 2025), oltre a presentare una specifica domanda prima dell'inizio dell'attività, il potenziale beneficiario deve «fornire prove solide» delle sovvenzioni che verosimilmente riceverebbe in un Paese fuori del See per un progetto simile e deve dimostrare che, senza l'aiuto, l'investimento pianificato non avrebbe luogo nel See (meccanismo dell’"allineamento dell'aiuto"). L'aiuto non può comunque superare il deficit di finanziamento, ossia l'importo minimo necessario per incentivare il beneficiario a localizzare l'investimento nella zona interessata nel See. Tale importo si calcola come differenza tra il valore attuale netto dei flussi di cassa attesi (compresi l'investimento e il funzionamento) dell'investimento sovvenzionato e il valore attuale netto dei flussi di cassa attesi dell'investimento controfattuale in un paese fuori dal Se che il beneficiario dell'aiuto potrebbe verosimilmente effettuare in assenza di aiuti.

Spetta al potenziale beneficiario dimostrare entrambi gli scenari, fornendo ipotesi realistiche nell'ambito di un piano aziendale credibile. Tra le altre condizioni richieste, si dispone chiaramente che l'aiuto non può essere concesso per agevolare la delocalizzazione da uno Stato See a un altro (a tale riguardo il rischio di una perdita consistente di posti di lavoro in siti esistenti all'interno del See è considerato un indice significativo) e, in ogni caso, il beneficiario deve impegnarsi a mantenere gli investimenti nella zona interessata per almeno cinque anni, o tre anni per le Pmi, dopo il completamento dell'investimento.

Infine l'aiuto deve riguardare progetti di investimento in una zona assistita in base alla definizione contenuta nella carta degli aiuti a finalità regionale applicabile, interamente ovvero in almeno tre Stati membri del See in cui una parte significativa dell'investimento di capitale abbia luogo in almeno due zone assistite. La carta regionale relativa al nostro Paese copre il periodo dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 ed è stata approvata con decisione C (2021) 8655 final del 2 dicembre 2021, da ultimo modificata con la decisione C (2022) 1545 final del 18 marzo 2022. I territori interessati coprono quasi 6 milioni di abitanti, il che potrebbe rendere ancora più interessante per gli imprenditori nostrani questa nuova opportunità offerta dalla Unione europea.

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