Rapporti di lavoro

Tracciabilità della retribuzione, casistiche e calcolo della sanzione al vaglio dell’Inl

di Antonella Iacopini

All'indomani dell'effettiva entrata in vigore del divieto di corrispondere la retribuzione in contanti stabilito dall'articolo 1, commi 910 - 913, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, l'Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota protocollo n. 5828 del 4 luglio 2018, fornisce al personale ispettivo precise indicazioni sulle modalità di calcolo della sanzione amministrativa da comminare nelle ipotesi di violazione a tale precetto e presenta ulteriori strumenti di pagamento ritenuti ammissibili rispetto a quelli esplicitamente ammessi dal citato comma 910.
In relazione all'aspetto sanzionatorio, ad integrazione di quanto già precisato con la nota n. 4538 del 22 maggio 2018, l'Ispettorato ha chiarito che la sanzione amministrativa pecuniaria, non soggetta a diffida, da comminare al datore di lavoro o committente che contravviene all'obbligo di retribuire il lavoratore con strumenti tracciati, deve essere calcolata in ragione del numero di mensilità in cui si è verificata la violazione e non con riferimento al numero di lavoratori coinvolti. La sanzione pecuniaria, a norma del comma 913, consiste nel pagamento di una somma da mille a cinquemila euro. A tal proposito, nella nota in commento, viene riportato un esempio di calcolo della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 689/1981: nell'ipotesi in cui la violazione si sia protratta per tre mensilità in relazione a due lavoratori, la sanzione amministrativa sarà pari a 5mila euro, ovvero: euro 1.666,66 x 3 mensilità. Ciò indipendentemente da quanti sono i lavoratori interessati dalla violazione.
Con riferimento all'esigenza di rendere tracciabili le retribuzioni, come richiesto dalla Legge di Bilancio, nella nota in commento l'Inl individua ulteriori mezzi di pagamento che consentono di rispettare tale obbligo. In particolare, vengono riconosciuti i sistemi di pagamento elettronico su carte di credito prepagate, purché sia rispettata una duplice condizione: che le carte di credito siano intestate al lavoratore (anche se non collegate ad un conto corrente identificato dal codice Iban) e che il datore di lavoro conservi le ricevute di versamento da esibire, a richiesta, al personale ispettivo.
La nota dello scorso 4 luglio, inoltre, affronta anche la posizione dei soci lavoratori di cooperativa che intrattengono con la cooperativa un rapporto di prestito sociale. Per questa tipologia di lavoratori, appare altresì conforme alla ratio della norma il pagamento delle retribuzioni attraverso versamenti sul "libretto del prestito", aperto presso la medesima cooperativa. Anche in questo caso, tuttavia, l'Ispettorato pone delle condizioni: tale modalità di pagamento deve essere stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore "prestatore"; il versamento deve essere documentato nella "lista pagamenti sul libretto" a cura dell'Ufficio paghe e attestato dall'Ufficio prestito sociale che verifica l'effettivo accreditamento il giorno successivo alla sua effettuazione.
Ad ogni modo, pare che l'elenco degli strumenti di pagamento ammissibili sia destinato a crescere, infatti, l'Inl fa espressa riserva di integrare la presente nota con ulteriore casistica allo stato al vaglio del ministero del Lavoro, nonché con indicazioni operative, oggetto di confronto con l'Abi, inerenti le modalità di riscontro dei pagamenti da parte del personale ispettivo.

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