In caso di cambio appalto, vige una sorta di presunzione di operatività di trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., a meno che la società subentrante sia caratterizzata da elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa diversa rispetto a quella della società uscente, ai sensi dell'art. 29, comma terzo, del d.lgs. 276/2003, nel qual caso non si configura un trasferimento d'azienda.
Massima
Cambio appalto – trasferimento di azienda – differenze giuridiche – presunzione di coesistenza – discontinuità organizzativa – conseguenze – configurazione di un trasferimento d'azienda – effetti tra le parti ed i terzi - Cambio appalto – trasferimento di azienda – differenze giuridiche – presunzione di coesistenza – discontinuità organizzativa – conseguenze – configurazione di un trasferimento d'azienda – effetti tra le parti ed i terzi -Ai sensi dell'art. 29, comma 3 del d.lgs. n. 276 del 2003 come novellato dall'art. 30 della legge n. 122 del 2016, in caso di cambio appalto, l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, dotato di propria struttura organizzativa e operativa, non costituisce trasferimento d'azienda se il complesso di elementi organizzativi e produttivi introdotti, nello specifico appalto, dal subentrante sia caratterizzato da profili di tale novità da interrompere il nesso funzionale di interdipendenza e complementarietà precedentemente sussistente tra i fattori della produzione che consentivano l'esecuzione dell'appalto.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27704 del 25 ottobre 2024, ha ritenuto sussistente un trasferimento di azienda tra due società coinvolte in una procedura di cambio appalto, rilevando che gli elementi organizzativi e produttivi della società subentrata nell'appalto non fossero così diversi da escludere che vi fosse una continuità organizzativa tra le due imprese. La Corte, muovendo dall'esegesi delle norme in materia e aderendo agli orientamenti giurisprudenziali italiani e comunitari, ha fornito un'interpretazione conforme al diritto italiano e comunitario dell'art. 29, comma terzo, del D.lgs. 276/2003, qualificando una procedura di cambio appalto alla stregua di un trasferimento di azienda.
I fatti di causa
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, una società operante nel settore dei servizi di vigilanza era subentrata ad altra società nell'ambito di una procedura di cambio appalto, continuando ad applicare la contrattazione collettiva nazionale di lavoro precedentemente applicata dal precedente datore di lavoro al personale trasferito al nuovo datore di lavoro.
La società subentrata nell'appalto impiegava alle proprie dipendenze tutto il personale proveniente dalla società uscente, oltre ad avvalersi...