In caso di cambio appalto, vige una sorta di presunzione di operatività di trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., a meno che la società subentrante sia caratterizzata da elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa diversa rispetto a quella della società uscente, ai sensi dell'art. 29, comma terzo, del d.lgs. 276/2003, nel qual caso non si configura un trasferimento d'azienda.
I fatti di causa
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, una società operante nel settore dei servizi di vigilanza era subentrata ad altra società nell'ambito di una procedura di cambio appalto, continuando ad applicare la contrattazione collettiva nazionale di lavoro precedentemente applicata dal precedente datore di lavoro al personale trasferito al nuovo datore di lavoro.
La società subentrata nell'appalto impiegava alle proprie dipendenze tutto il personale proveniente dalla società uscente, oltre ad avvalersi...


