Rapporti di lavoro

Tutele contro la disoccupazione dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera

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di Andrea Costa

Con il Messaggio n. 5147 del 3 agosto 2015 l'Inps ha comunicato la cessazione dei benefici contributivi previsti dalla legge 5 giugno 1997, n. 147, in favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori frontalieri italiani in Svizzera.
Si ricorda che tale legge, avente ad oggetto “Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione a favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro”, è stata emanata in attuazione di quanto previsto dall'accordo tra Italia e Svizzera sulla retrocessione finanziaria in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri, con protocollo, scambio di note e accordo amministrativo, firmati a Berna il 12 dicembre 1978, e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1980, n. 90.
In particolare, nell'individuare una legislazione speciale che consenta una maggiore tutela per i lavoratori frontalieri italiani occupati nei Cantoni svizzeri, prevede il diritto ad un trattamento di disoccupazione per una durata massima di 360 giorni, comprensivi delle domeniche e degli altri giorni festivi, e ad un'indennità compresa tra il 25 e il 50% del salario medio percepito nell'ultimo anno di lavoro in Svizzera, a condizione che gli stessi lavoratori abbiano svolto in Svizzera un'attività soggetta a contribuzione secondo il regime ivi vigente di assicurazione contro la disoccupazione per almeno 1 anno nei 2 anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione.
Coloro che rispettano i requisiti per beneficiare del trattamento in questione, possono richiedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, l'iscrizione nelle liste di mobilità previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, con la conseguente operatività, in caso di loro assunzione, degli incentivi contributivi previsti dagli articoli 8, comma 2, o 25, comma 9.
L'Inps, mediante il messaggio in commento, ha preso atto che l'Accordo di Berna – e dunque anche la legge n. 147 del 1997 – ha cessato i suoi effetti nel giugno del 2009, e che, a decorrere dal 1° aprile 2012, anche nei confronti della Svizzera trovano applicazione i regolamenti in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, così come stabilito dalla Decisione n. 1/2012 del 31 marzo 2012 del Comitato misto, istituito a norma dell'accordo CE/Svizzera sulla libera circolazione e confermato dalla Circolare Inps n. 70 del 1° aprile 2012. Pertanto la previsione dell'incentivo contributivo ex lege 223/91 deve ritenersi esaurita e, dunque, non sono più considerate operative le relative istruzioni previste dalla Circolare Inps n. 65 del 23 marzo 1998.
A decorrere dal 1° aprile 2012 la tutela del lavoratore italiano frontaliero non è comunque venuta meno, essendo garantita attraverso l'erogazione dell'indennità di disoccupazione ordinaria (fino al 31 dicembre 2012), ovvero dell'Aspi e mini Aspi (dal 1° gennaio 2013), o dalla Naspi (dal 1° maggio 2015).

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