Contrattazione

Veneto, rinnovato il contratto collettivo regionale di lavoro dell’area meccanica

Nuovo accordo in vigore dal 1° dicembre 2022 e con scadenza al 31 dicembre 2024

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di Cristian Callegaro

In data 1° dicembre 2022 Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani Veneto, Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil hanno sottoscritto il contratto collettivo regionale di lavoro dell'Area Meccanica rinnovando il Ccrl precedente del 1° luglio 2020 e completando in questo modo, dopo il rinnovo nazionale di dicembre 2021, il quadro delle relazioni sindacali di primo e secondo livello del settore.

Il nuovo contratto regionale decorre dal 1° dicembre 2022 e avrà scadenza il 31 dicembre 2024.

Il nuovo contratto regionale, che si applica in Veneto a circa 14.500 imprese e a 70 mila lavoratori, prevede anzitutto l'estensione della sfera di applicazione anche alle imprese artigiane del settore Orafo/Argentiero e Affini e alle imprese del settore Odontotecnico, in linea con quanto previsto dalla contrattazione nazionale.

Fondi di secondo livello Ebav

L'estensione della sfera di applicazione del Ccrl comporta l'accorpamento della categoria Metalmeccanici Odontotecnici nell'unico fondo denominato Area Meccanica.

Trattamento economico, progressioni retributive per Orafi/Argentieri ed Affini e Odontotecnici

Per il settore Metalmeccanico viene confermato l'Elemento regionale veneto (Erv) di cui al Ccrl 1° luglio 2020, pertanto non si registrano aumenti.

Per i settori Orafi/Argentieri ed Affini e Odontotecnici l'accordo prevede che dal 1° dicembre 2022 cessi l'erogazione degli Elementi regionali previsti dai precedenti contratti regionali, i quali confluiranno nel nuovo Elemento regionale veneto. Al fine di adeguare tale Elemento a quanto già erogato nel settore Metalmeccanico, l'accordo prevede un percorso di riallineamento per entrambi i settori, secondo una progressione retributiva.

È prevista una clausola di assorbibilità nel caso in cui l'impresa abbia erogato elementi retributivi a esplicito titolo di anticipo sui futuri miglioramenti contrattuali, tra i quali devono essere ricompresi anche gli elementi retributivi di livello regionale.

Welfare aziendale su base contrattuale

Viene stabilito che l'importo di 80 euro di welfare aziendale (riproporzionato per i part-time con orario inferiore al 50%) , introdotto nel precedente contratto, deve essere considerato come elemento strutturale (non più una tantum) del trattamento economico e ha pertanto carattere di ultrattività, nel senso che anche a Ccrl scaduto tale importo dovrà essere erogato di anno in anno.

Tale previsione viene estesa e consolidata anche ai settori Orafi/Argentieri ed Affini e Odontotecnici, ma solo a partire dal 2024.

Per il solo settore Metalmeccanico di produzione, Installazione di Impianti e Autoriparazione e limitatamente al periodo di validità del contratto (annualità 2022, 2023 e 2024), si prevede un aumento progressivo dell'importo da destinare a al welfare, che viene fissato nei seguenti valori:

•110 euro (88 euro per apprendisti professionalizzanti, no duali) nel 2022

•125 euro (100 euro per apprendisti professionalizzanti, no duali) nel 2023

•145 euro (116 euro per apprendisti professionalizzanti, no duali) nel 2024

Tali valori vengono ridotti in relazione ai part-time con orario inferiore al 50% nel mese di erogazione.

Gli importi maturano su base mensile in relazione all'effettiva presenza nel periodo di riferimento di ogni anno (quindi in dodicesimi), purché la presenza sia superiore alla metà dei giorni lavorabili nel mese. Si considerano come giornate lavorate e quindi utili le giornate di assenza per congedo di maternità/paternità (ex astensione obbligatoria per maternità), quelle per infortunio sul lavoro avvenuto all'interno dell'azienda e malattia, i permessi della legge 104/1992 e donazione sangue, le ferie collettive e i permessi retribuiti per assemblee e per l'esercizio di cariche sindacali.

L'assegnazione del welfare avverrà entro il 12 del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Gli importi di welfare spettano ai lavoratori non in prova e anche ai cessati nel corso dell'anno; il lavoratore deve comunque aver maturato almeno 3 mesi di anzianità aziendale.

Per il 2022 l'importo di welfare potrà essere utilizzato anche per rimborsare al lavoratore le spese per le utenze domestiche, purché siano rispettate le condizioni previste dalla legge e il lavoratore esibisca la relativa documentazione.

Solo nel caso in cui l'impresa non metta a disposizione del lavoratore delle soluzioni di welfare, l'equivalente del valore spettante verrà liquidato come importo lordo non assorbibile nel libro unico del lavoro e assoggettato a contribuzione ordinaria e tassazione corrente. Tale elemento retributivo sostitutivo del welfare avrà efficacia nei confronti di ogni istituto diretto indiretto e differito, compreso il Trattamento di fine rapporto. Resta sempre ferma la possibilità per il lavoratore di destinare l'importo a un fondo di previdenza complementare cui abbia già aderito.

Welfare bilaterale a favore dell’apprendistato

Vengono confermati i tre interventi Ebav a beneficio di imprese che investono sulla crescita professionale di giovani nel settore e a favore dei giovani stessi, rimodulandone gli importi. In particolare, per premiare la stabilizzazione a tempo indeterminato del lavoratore al termine del periodo formativo in apprendistato professionalizzante, sono previsti 500 euro a favore dell'azienda e, rispettivamente, 250 euro o 300 euro per il lavoratore a seconda che il periodo formativo dell'apprendistato professionalizzante sia durato 24 mesi o 30 mesi.

Relativamente al contributo previsto nel caso di trasformazione dell'apprendistato duale in apprendistato professionalizzante, viene ridotto da 12 a 4 mesi successivi alla trasformazione del rapporto il requisito temporale per avere diritto all'erogazione del contributo da parte di Ebav sia a favore dell'impresa (200 euro), sia a favore del giovane ex studente (400 euro).

Previdenza complementare

Al fine di favorire l'adesione del lavoratore alle forme di previdenza complementare negoziale (Solidarietà Veneto e Fonte), si prevede che il vigente contributo regionale a carico del datore di lavoro sia elevato all'1,4% della retribuzione tabellare vigente a favore dei soli lavoratori che si iscrivono a un fondo negoziale dopo la stipula del presente accordo o per quelli che a tale data siano già iscritti.

La novità del contributo datoriale veneto dell'1,4% decorre dalle paghe di gennaio 2023 per i lavoratori già iscritti a un fondo di previdenza negoziale alla data del 1° dicembre 2022 e dal mese paghe successivo per quelli che si iscrivono con il Tfr a un fondo negoziale di settore in data successiva a quella di firma del Ccrl.

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