Contrattazione

Verbale di accordo su prestazioni Edilcassa per l’edilizia artigiana del Veneto

Definita la procedura per l’erogazione dell’elemento variabile della retribuzione

immagine non disponibile

di Cristian Callegaro

In data 26 maggio 2023 è stato sottoscritto – da Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani Veneto, Feneal Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil – un verbale di accordo che disciplina alcuni istituti caratterizzanti il contratto regionale edilizia artigianato.
In materia di Evr (elemento variabile della retribuzione), l'accordo precisa la procedura per l'erogazione dell'Evr, di cui all'Accordo Regionale del 20 marzo 2022, con riferimento alle imprese che applicano i contratti collettivi artigiani del settore (Ccnl 4 maggio 2022 e Ccrl 3 febbraio 2022), ma risultano iscritte presso altre Casse Edili. Nello specifico, le parti ribadiscono l'obbligatorietà dell'applicazione di tutto il complesso negoziale che regola i rapporti di lavoro nell'ambito del settore Edile artigiano, come disciplinati dal Ccnl del 4 maggio 2022, dal Ccrl del 3 febbraio 2022 e dal verbale di Accordo del 20 marzo 2023, indipendentemente dall'iscrizione dell'azienda a Edilcassa Veneto o ad altra Cassa Edile.
In tali ipotesi, con riferimento alla procedura di non erogazione dell'Evr a livello aziendale o di erogazione in misura ridotta, l'impresa effettuare le relative comunicazioni ad una delle Associazioni artigiane provinciali e alle Associazioni sindacali territorialmente competenti, laddove non siano state costituite Rsa, Rsu; sarà l'Associazione artigiana destinataria della comunicazione a inoltrarla alle parti sociali firmatarie il Verbale di accordo regionale. Ne consegue che la procedura non prevede comunicazioni alle Casse Edili (diverse da Edilcassa Veneto) presso le quali è iscritta l'impresa, non essendo queste costituite esclusivamente dalle parti sociali firmatarie dei contratti artigiani.

Il Verbale di accordo proroga il contributo Sostegno Investimenti introdotto dall'articolo 14 A del Ccrl 3 febbraio 2022, con riferimento agli investimenti effettuati dalle imprese nell'anno edile 2022/2023 (spese ammissibili a partire dal 1° ottobre 2022 e fino al 30 settembre 2023).
L'investimento deve riguardare l'acquisto di: attrezzature e macchinari di lavoro compresi i mezzi d'opera connessi all'attività dell'azienda; attrezzature e infrastrutture per migliorare la sicurezza aziendale e del cantiere.
L'investimento può essere attuato attraverso: mutuo chirografario; Artigiancassa; Mediocredito; Sabatini/Tremonti; Leasing; mutuo fondiario o ipotecario.
Dalle fatture, dai contratti e/o finanziamenti si deve evincere la tipologia di bene acquistato e la data di stipula del contratto di acquisto. L'accordo esclude dal contributo una serie di casistiche.

Il verbale di accordo prevede altre novità nelle seguenti materie:
- modifica dei criteri operativi di calcolo del rimborso alle imprese degli oneri assistenziali e previdenziali conseguenti agli eventi di malattia e infortunio (operai e apprendisti operai).
- aggiornamento corsi finanziati dal Fondo 1% - formazione "di-isocianati".
- prestazioni Edilcassa a favore dei lavoratori.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©