Rapporti di lavoro

Il procuratore dell’imprenditore è un lavoratore subordinato?

di Antonio Carlo Scacco

Il procuratore, ai sensi dell'articolo 2209 del codice civile, è colui il quale, in base a un rapporto continuativo, ha il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposto ad esso. Appartiene, pertanto , alla categoria degli ausiliari dell'imprenditore gerarchicamente inferiori rispetto all'institore (articolo 2203 del codice civile), che è invece preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale. I requisiti che contraddistinguono la figura del procuratore possono essere individuati nei seguenti: a) un rapporto continuativo con l'impresa b) il potere di compiere atti che ineriscono all'esercizio dell'impresa ma soltanto nel peculiare settore loro assegnato ed in relazione al quale esplica il suo potere gestionale (ad es. vendite, acquisti, gestione del personale ecc.) c) assenza di preposizione all'impresa.
Si discute se la figura dell'institore, e quindi del procuratore, debba essere ricondotta o meno alla fattispecie del lavoro subordinato, sia pure nella forma dirigenziale. La dottrina minoritaria tende ad ammettere la figura dell'institore autonomo, mentre quella maggioritaria propende per la riconduzione necessaria del rapporto a quello del lavoro dipendente con speciali poteri di rappresentanza, caratterizzato dall'essere durevolmente e stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale. In mancanza di stabilità e subordinazione, anzi, non sarebbe neanche possibile attribuire al soggetto la qualifica di vero e proprio institore (Fanelli). Naturalmente per la riconduzione del rapporto institorio entro lo schema del lavoro subordinato occorre l’ulteriore presenza di tutti i requisiti tipici di quest'ultimo: soggezione al potere direttivo del datore, retribuzione, mancanza di rischio ec.. Anche taluna giurisprudenza riconosce la possibilità dell'acquisto della qualità di institore in mancanza di un rapporto di lavoro subordinato (ad es. Cass. 3022/2003, Cass 3402/1987), mentre quella maggioritaria propende per la tesi opposta ( ad es. la recente Cass 24650/2014, secondo la quale i procuratori «sono ricollegabili a figure di collaboratori dell'imprenditore, quali prestatori di lavoro subordinato chiamati a svolgere un'attività di contenuto unicamente, o prevalentemente, giuridico, i cui effetti sono destinati a realizzarsi direttamente in capo all'imprenditore. Il fondamento del loro potere di rappresentanza non è, infatti, un'apposita procura, bensì lo stesso contratto di lavoro»). Circa il potere di rappresentanza del procuratore, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui (ad esempio vedi da ultimo Cass 13539/2014) quando l'imprenditore si avvale per la propria attività di un apparato organizzato di mezzi e di personale, anche l'ausiliare subordinato (nel caso di specie, direttore degli acquisti), cui sia affidata, per la posizione assegnatagli nell'ambito dell'impresa, la conclusione di affari per l'imprenditore stesso impegna la responsabilità dell'impresa per gli atti che rientrino nell'esercizio delle sue funzioni (salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento dell'incarico opponibili ai terzi).

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