Nella solidarietà tetto di riduzione al 60% per ogni singolo lavoratore
Con il morso della crisi e le aziende che avvertono la necessità di ridurre i costi di gestione, l'abbattimento degli oneri per il personale dipendente diventa sempre più una priorità. Gli strumenti a disposizione del datore di lavoro per fronteggiare i momenti congiunturali sono diversi e tra questi figura anche il contratto di solidarietà (Cds), rivitalizzatosi dopo un periodo di congelamento.
Il Cds ha la chiara finalità di scongiurare i licenziamenti ed è probabilmente proprio per questo motivo che il ministero del Lavoro torna sull'argomento nella circolare 26/14 con un vademecum che ripercorre i tratti fondamentali della tipologia b), prevista per le aziende che non gravitano in orbita Cigs.
Nel documento i tecnici ministeriali regolamentano la varie fasi della procedura.
Rispetto al passato si rileva, in particolare, una modifica riguardo alla congruità del Cds. Si afferma cioè che la riduzione dell'orario di lavoro per essere valida non deve superare il 60 per cento. La particolarità sta nel fatto che il calcolo va eseguito per singolo lavoratore e su base annua. Si supera, così, la precedente regola per cui il Cds poteva essere considerato congruo anche se per alcuni lavoratori (singolarmente considerati) si superava il tetto massimo di riduzione lavorativa fissato al 60%, sempre che tale percentuale fosse, poi, rispettata come media riferita alla totalità dei dipendenti. Si introduce, inoltre, un elemento temporale, prevedendo che il calcolo sia eseguito su base annua. Così facendo, quando la domanda di Cds è inferiore a 12 mesi si deve andare a verificare l'esistenza di altre istanze precedenti per accertare che la stessa non influisca sulla congruità media annua da cui potrebbe dipendere lo scarto dell'istanza.