L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Regime forfettario 2019 ritenute alla fonte

di Salvatore Servidio

La domanda

Un artigiano ha adottato dal 1° gennaio 2019 il regime forfettario - ha un lavoratore dipendente - questi soggetti non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte -per cui il dipendente non subirà al 1° gennaio 2019 alcuna ritenuta alla fonte durante l'anno. Ma se quanto sopra riportato è confermato, il mio dubbio è: le addizionali regionali e comunali calcolate al 31 dicembre 2018, non devono essere trattenute nel corso dell'anno 2019? E se non vengono trattenute nel corso dell'anno 2019 come devono essere esposte nella CU di prossima elaborazione? Grazie

Nel rispondere al quesito prospettato, si conferma la premessa per il forfettario con un dipendente, come previsto dalla legge di Bilancio 2019 che ha radicalmente modificato il precedente regime previsto dalla legge 3/12/2014, n. 190. Il legislatore non ha semplicemente unificato ed elevato il limite di ricavi e di compensi per accedere al forfait. Ora la soglia ammonta a 65.000 euro, ma le novità hanno interessato anche le cause cosiddette ostative riguardanti alcune condizioni che, ove verificate, impediscono al contribuente di fruire del regime in rassegna. In particolare, il limite dei ricavi di 65.000 euro deve essere calcolato prendendo in considerazione solo i ricavi d’impresa e non gli eventuali altri redditi come ad esempio i redditi di lavoro dipendente o di pensione. Sono stati completamente eliminati i requisiti che riguardavano: Limite valore beni strumentali; Limite spesa per lavoro dipendente. Infatti, sono state eliminate le soglie connesse al sostenimento di spese per lavoro dipendente (5.000,00 euro) e per beni strumentali (20.000,00 euro) le quali, quindi, non devono più essere computate ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime dal 1.01.2019. È stata eliminata la soglia minima (euro 30.000) di redditi di lavoro dipendente e assimilato oltre la quale scattava l’esclusione dal regime. Il reddito nel regime agevolato è determinato in maniera forfettaria e non possono essere detratte le spese sostenute durante l’esercizio, nemmeno quelle che fanno riferimento a stipendi e contributi per i dipendenti. Tra l’altro, tali soggetti non devono operare - in qualità di sostituti d'imposta - le ritenute alla fonte, anche se sussiste comunque l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice fiscale del percettore delle somme che non sono state assoggettate a ritenuta (art. 1, comma 69, legge n. 190/2014). I dati relativi ai redditi erogati, per i quali, all'atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte devono essere indicati negli appositi righi RS371, RS372 ed RS373 del medesimo prospetto, facendo riferimento ai redditi e compensi pagati nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione, indipendentemente dal motivo per cui la ritenuta non è stata effettuata (ossia anche quando il soggetto percipiente sia a sua volta un soggetto forfetario per il quale la ritenuta non si applica)(v. Circolare 4/4/2016, n. 10/E). Anche la istruzioni modello Redditi PF 2019 periodo di imposta 2018 prevedono tra l’altro che i contribuenti che aderiscono al regime forfetario comunicano i dati dei redditi erogati per i quali, all'atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta alla fonte di cui al titolo III del D.P.R. n. 600/1973, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 69, della legge 190/2014. A tal fine compilano irighi RS371, RS372 e RS373, indicando, in colonna 1 il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e, in colonna 2, l’ammontare dei redditi stessi. Nel caso siano stati corrisposti più compensi o redditi, occorre compilare un distinto rigo per ciascun soggetto percettore. Inoltre, il comma 73 prevede che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate recante approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, siano individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta. A tal fine, vengono richieste alcune informazioni contenute nei seguenti prospetti: - “Esercenti attività d’impresa”, dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di impresa esercitate; - “Esercenti attività di lavoro autonomo” dove devono essere indicate, cumulativamente, le informazioni afferenti le attività di lavoro autonomo esercitate. E’ utile ricordare a tal fine quanto dispone l’art. 1, comma 69, della legge n. 190/2014, richiamato dalla legge di Bilancio 2019: “Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I contribuenti di cui al comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato D.P.R. n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi.”. In conclusione, riassumendo, quello che è certo è che tali soggetti non operano ritenute alla fonte, indicano nella propria dichiarazione dei redditi i compensi corrisposti e il codice fiscale dei percettori per i quali non è stata operata la ritenuta fiscale. Pertanto, nella busta paga del lavoratore sarà indicati i seguenti elementi: - retribuzione lorda; - imponibile; - rienute fiscali. Sarà così compito del lavoratore, si presume per conseguenza, presentare autonomamente il proprio 730 o il proprio modello Redditi e sottoporre a tassazione il reddito da lavoro dipendente conseguito nell'anno. Tuttavia, non è neppure escluso sostenere che, in tali fattispecie, il datore di lavoro forfettario si dovrebbe comportare come qualsiasi altro datore di lavoro, applicando le ritenute e ottemperando ai comuni obblighi dichiarativi e comunicativi, anche se ciò contrasta con le disposizioni specifiche del regime agevolato. Si ritiene, infatti, che una tale condotta non potrebbe essere intesa dall'Amministrazione finanziaria quale “comportamento concludente” di applicazione del regime ordinario in luogo del forfettario. Del resto, dallo stesso comma 69 citato sembra rinvenibile una possibilità ma non un obbligo da parte del forfettario di operare le ritenute alla fonte. Come si nota, sono molti i nodi da chiarire, come per esempio se la Certificazione Unica dovrà essere presentata dal datore di lavoro in regime forfettario. Anche su questo punto si attendono chiarimenti ufficiali, come nel caso del quesito posto dall'operatore.

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