Rapporti di lavoro

Strutture giudiziarie, nuovo regolamento per l’applicazione del testo unico sulla sicurezza del lavoro

di Mario Gallo

Sia pure con notevole ritardo è giunto finalmente ai nastri di partenza il nuovo decreto del ministero della Giustizia 18 novembre 2014, n. 201, “Regolamento recante norme per l’applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro” (in Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2015, n. 15).

Si tratta di un provvedimento particolarmente atteso – specie di questi tempi in cui il livello di allerta per atti terroristici è particolarmente elevato – che dà attuazione al regime speciale previsto dall’articolo 3, comma 2, del Dlgs 81/2008, che per alcune attività, tra cui quelle svolte nelle strutture giudiziarie e penitenziarie, stabilisce che le norme in esso contenute sono applicate tenuto conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative.

Tale previsione, che ricalca quella già contenuta nell’abrogato Dlgs 626/1994, mira così a contemperare le esigenze di tutela del diritto alla salute del lavoratore e degli utenti (articoli 32 e 41 della Costituzione) con quelle derivanti dalla natura delle attività istituzionali svolte dall’ente pubblico. In tal senso il decreto 201/2014 – emanato di concerto con i ministri del Lavoro, della Salute e per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione – rappresenta un deciso passo in avanti rispetto all’abrogato decreto del ministro di Grazia e Giustizia 29 agosto 1997, n. 338, in quanto ridisegna in modo più definito lo speciale modello prevenzionale per le strutture dell'amministrazione della giustizia.

Il nuovo provvedimento, in vigore dal 4 febbraio 2015, si compone, infatti, di nove articoli in cui, oltre ad essere esplicitate le particolari esigenze che caratterizzano l'attività giudiziaria e penitenziaria, detta norme speciali per gli ambienti di lavoro, i sistemi di controllo, il servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'attività di vigilanza, gli appalti e la sorveglianza sanitaria.


Campo e modalità di applicazione.
Concentrando l'attenzione sui profili più significativi del decreto 201/2014, occorre in primo luogo sottolineare che le disposizioni in esso contenute si applicano agli ambienti di lavoro dell’amministrazione della giustizia, tenuto conto come detto delle particolari esigenze connesse ai servizi istituzionali espletati e alle specifiche peculiarità organizzative e strutturali delle strutture giudiziarie e penitenziarie (articolo 1).

Queste ultime sono numerose e riguardano la vigilanza e la gestione della convivenza della popolazione detenuta e degli internati sottoposti a misura di sicurezza; la garanzia dell’ordinato esercizio della funzione giurisdizionale; la tutela dell’incolumità del personale e degli utenti contro pericoli di attentati, aggressioni e sabotaggi; la prevenzione del rischio di evasioni ovvero dell'acquisizione di posizioni di preminenza dei detenuti; il contrasto di atti di autolesionismo o di suicidio (articolo 2).

In ragione di ciò il decreto stabilisce, quindi, che le misure strutturali e organizzative per garantire il fine istituzionale dell'ordine e della sicurezza nell'ambito dell'attività giudiziaria e penitenziaria sono applicate con modalità in ogni caso compatibili con la normativa di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.


Immobili, esigenze organizzative e piani di evacuazione.
A corollario, l'articolo 2, comma 3, prevede che le disposizioni del Dlgs 81/2008 sono applicate tenendo anche conto che negli immobili e nelle aeree di pertinenza delle strutture dell’amministrazione sono presenti le peculiarità organizzative e funzionali preordinate a realizzare, ad esempio, nel caso di sedi di uffici giudiziari «un livello di protezione e tutela del personale operante, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, nonché degli impianti e delle apparecchiature contro il pericolo di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi».

Sulla scorta, quindi, di tali esigenze la disposizioni del Dlgs 81/2008 e delle altre norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro sono applicate compatibilmente con la necessità di assicurare nelle strutture appositi sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi al pubblico e dei sistemi di difesa ritenuti necessari. In ogni caso grava sul datore di lavoro il dovere di assicurare idonei percorsi per l’esodo, adeguatamente segnalati, e verificare preventivamente e periodicamente l'innocuità dei predetti sistemi di controllo e, a tal fine, deve assicurare nei casi di pericolo antropico o di eventi calamitosi degli idonei piani di evacuazione degli ambienti (cfr. anche articoli 43 e seguenti del Dlgs 81/2008).

Nel caso, poi, degli ambienti penitenziari, l’articolo 2, comma 4, prevede che le aree di sicurezza devono essere localizzate all'aperto, all'interno della cinta di protezione perimetrale, mentre per quanto riguarda le prove di evacuazione possono essere eseguite anche per aree omogenee e non necessariamente per l'intero edificio.


Il servizio di prevenzione e protezione centrale.
Per quanto, invece, riguarda il servizio di prevenzione e protezione (Spp) l’articolo 3 stabilisce che nelle strutture ove insistono più uffici dell’amministrazione, ferme restando le responsabilità del datore di lavoro per la propria area e del dirigente individuato quale datore di lavoro per le aree, impianti e servizi comuni (cfr. articolo 2, comma 1, lettera b, del Dlgs 81/2008) può essere istituito un unico Spp al quale concorre il personale di tutte le strutture incaricato di operare a favore dei singoli datori di lavoro (cfr. anche articoli 31 e seguenti del Dlgs 81/2008).


Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
L’articolo 4, invece, nel richiamare i principi dell’articolo 47 del Dlgs 81/2008, in materia di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls), stabilisce che negli uffici dell'Amministrazione aventi autonomia gestionale operano i Rls del personale di Polizia penitenziaria, nonché i Rls del personale dell’amministrazione; il rappresentante è unico per tutti presso le sedi degli uffici con autonomia gestionale collocati presso infrastrutture comuni.

Occorre, poi, osservare che, così come prevedeva il Dm 338/1997, anche l’articolo 1, comma 5, stabilisce che i detenuti e gli internati lavoratori non possono esercitare i diritti di elettorato attivo e passivo per quanto riguarda il Rls, né tanto meno possono essere computati o comunque considerati ai fini dell’applicazione degli articoli da 47 a 50 del Dlgs 81/2008.

Norme particolari sono previste anche per i contratti d’appalto, d’opera e di somministrazione. Infatti, anche se alle strutture dell’amministrazione trova applicazione il regime disegnato dall’articolo 26 del Dlgs 81/2008, l’esigenza fondamentale di riservatezza delle informazioni “sensibili” ha indotto i Ministeri estensori e prevedere un documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (Duvri) “riservato” e soggetto, quindi, ad alcune limitazioni qualora contenga informazioni di cui è ritenuta vietata la divulgazione (articolo 5).

In tal senso, ad esempio, in tale fattispecie il Duvri non va allegato al contratto ma è «custodito con le misure finalizzate a salvaguardare le informazioni in esso contenute, presso il luogo del datore di lavoro committente o quello destinatario dei servizi, lavori, opere o forniture oggetto dell'appalto, concordato con il datore di lavoro appaltatore, e ne è data menzione nel contratto stesso».


La vigilanza
Infine, per quanto riguarda l’attività di vigilanza l’articolo 6 stabilisce che per le strutture in cui hanno sede uffici del ministero della Giustizia, considerate le predette peculiari esigenze organizzative e funzionali, le funzioni di vigilanza preventiva, tecnico amministrativo e di vigilanza ispettiva sull’applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute sono attribuite in via esclusiva al servizio istituito con riferimento alle strutture penitenziarie.
Gli altri organi di vigilanza (Asl e Dtl) hanno, quindi, in quest’ambito una competenza solo residuale nel caso si tratti di altre strutture in cui hanno sede uffici del ministero della Giustizia e in ogni caso le ispezioni devono essere coordinate con il predetto servizio di vigilanza (cfr. articolo 13 del Dlgs 81/2008).

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