L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Erogazione Assegni familiari arretrati

di Di Martino Carmela

La domanda

Buongiorno se la società ha chiuso e quindi non esiste più la matricola inps gli assegni arretrati di un lavoratore assunto dal 1.1.2018 chi li deve erogare?

Ciascun datore di lavoro è tenuto a erogare, per conto dell'INPS, l'Assegno nucleo familiare (ANF) richiesto dal lavoratore, limitatamente ai periodi in cui il rapporto di lavoro risulta in essere. Qualora il rapporto di lavoro risulti cessato e il lavoratore assunto alle dipendenze di un altro soggetto (oppure non occupato), il precedente datore lavoro non potrà sottrarsi al pagamento della prestazione di ANF richiesta dall'ex dipendente per periodi pregressi, se l’istanza è presentata entro il limite quinquennale di prescrizione, “semprechè l’impresa conservi un rapporto previdenziale con l’INPS ovvero non sia cessata o fallita” (Messaggio INPS n. 12790 del 2 maggio 2006). Nel caso di azienda cessata è previsto che l'INPS intervenga direttamente erogando la prestazione familiare e pertanto è necessario che l'ex dipendente invii la sua domanda attraverso i servizi telematici del portale dell'Istituto (invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito –> funzione ANF Ditte Cessate/Fallite), allegando la documentazione che attesti la cessazione attività del datore lavoro dell’epoca (Circolare INPS n. 136/2014). Nella richiesta all'INPS, il lavoratore inserirà i dati relativi ai componenti del nucleo familiare e le informazioni relative alla residenza, all'eventuale attività e all'eventuale inabilità, con riferimento alla data iniziale del periodo richiesto. Inoltre, per ogni componente del nucleo dovranno essere inseriti i redditi conseguiti nell'anno precedente il periodo della domanda (ad es. per gli ANF periodo dal 1/7/2016 al 30/06/2017 dovranno essere inseriti i redditi relativi all'anno 2015). Alla istanza, inoltre, il lavoratore dovrà allegare una apposita dichiarazione della ditta da cui risulti: • data di cessazione attività della ditta; • numero delle giornate effettivamente lavorate dal richiedente ed ogni altro elemento utile a determinare l’importo dell'ANF; • versamento a favore del richiedente, per il periodo richiesto, dei contributi; • motivi della mancata erogazione, nei periodi indicati, dell'ANF al richiedente; • impegno a non effettuare il pagamento della prestazione successivamente al rilascio della dichiarazione. La pratica è assegnata alla sede INPS di competenza della ditta cessata. In conclusione, dunque, la richiesta di ANF relativa ai periodi pregressi (ante 1/1/2018) dovrà essere indirizzata all'INPS, mentre il nuovo datore lavoro potrà erogare la prestazione di ANF soltanto a partire dal mese di gennaio 2018 e relativamente ai periodi di sua competenza.

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