Nuovi minimi: entro il 28 febbraio l’opzione per il regime agevolato
In attesa della pubblicazione del milleproroghe che ha approvato la proroga del vecchio sistema e delle relative valutazioni, i contribuenti soggetti al nuovo regime devono valutare la prima scadenza relativa al regime contributivo agevolato introdotto dalla legge di Stabilità.
La Stabilità (articolo 1, commi da 54 a 89) ha regolato il nuovo regime fiscale agevolato per i c.d. minimi, ovvero gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale (elevando l'aliquota nominale dell'imposta sostitutiva e modificando la determinazione della base imponibile della stessa). L'accesso al regime è condizionato da soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata, escludendo soggettivamente i soggetti percettori di redditi di natura mista, se i redditi conseguiti nell'attività di impresa, arti e professioni non risultano prevalenti rispetto a quelli percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati.
A corollario di tale nuovo regime - che fonde il cosiddetto regime forfettario previsto per le nuove iniziative produttive e sostituisce il vecchio regime dei minimi (al netto delle evoluzioni recate dal milleproroghe proprio in queste ore) - si inserisce innovativamente uno speciale regime contributivo agevolato a favore delle imprese da scegliere entro il prossimo 28 febbraio. L'agevolazione consiste nella disapplicazione del minimale ai fini del pagamento dei contributi alla gestione artigiani e commercianti, subordinatamente all'applicazione del nuovo regime dei minimi.
Attenzione, però, in quanto l'opzione costituisce una facoltà per i soli soggetti che possono fruire del nuovo regime applicabile ai contribuenti minimi. Diventa, pertanto, importante comprendere la nuova fisionomia del regime. Posto che l'opzione sancita dall'articolo 1, comma 77 della L. n. 190/2014 è riservata "ai soggetti di cui al comma 76 del presente articolo (…)" per valutare l'esercizio dell'opzione si rende necessario comprendere esattamente la dinamica di approvazione del regime rivisto in queste ore tramite il "milleproroghe".
Nelle more dell'evoluzione legislativa, l'Inps ha fornito le indicazioni operative attraverso la circolare n. 29/2015, che chiarisce due importanti questioni. La prima precisazione riepiloga il quadro soggettivo: i destinatari del regime contributivo agevolato sono i soggetti di cui al comma 54 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 esercenti attività d'impresa. L'istituto chiarisce, dunque, che tra i sogetti di cui al comma 54 vi è una platea più ampia ma l'agevolazione compete agli esercenti attività di impresa. L'Istituto chiarisce, poi, che la cessazione del regime a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l'accesso, ai sensi del comma 82, ma l'uscita dal regime agevolato si può verificare anche per scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato.
L'opzione avviene solo tramite domanda del diretto interessato.
I soggetti già esercenti attività d'impresa al 1° gennaio 2015 dovranno inviare un apposito modello telematico presente nel cassetto per artigiani e commercianti entro il 28 febbraio dell'anno per il quale intendono usufruire del regime. Il termine è perentorio, per cui, in caso di ritardi, l'agevolazione non sarà consentita per l'anno in corso.