L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Lavoro subordinato e carica di amministratore

di Antonio Carlo Scacco

La domanda

Si chiede la possibilità che sia il presidente del consiglio di amministrazione che i consiglieri possano instaurare con la medesima società anche un rapporto di lavoro subordinato.

Per rispondere al quesito del gentile lettore è necessario distinguere: a) la giurisprudenza consolidata di legittimità esclude la possibilità che la qualifica di amministratore unico di una società o presidente del consiglio di amministrazione sia compatibile con la condizione di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa società, non potendo ricorrere in tal caso l'effettivo assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare di altri, che si configura come requisito tipico della subordinazione. Inoltre osta alla suddetta configurabilità il contenuto sostanzialmente imprenditoriale dell'attività gestoria svolta dall'amministratore unico/presidente del CdA. La posizione di questi soggetti è infatti equiparabile, sotto il profilo giuridico, a quella dell'imprenditore, non essendo individuabile, in relazione alla loro attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società, e non ricorrendo quindi l'assoggettamento all'altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione (v. ex multis Cass. n. 25573 del 14 novembre 2013). Nello stesso senso la prassi amministrativa (ad es. INPS, circolare 8 agosto 1989 n. 179); b) circa la possibile coesistenza della figura dell’amministratore/consigliere con la qualifica di lavoratore dipendente della medesima società in origine la sovrapposizione dei ruoli è stata espressamente negata in considerazione della assoluta prevalenza della cd. teoria organica, secondo cui la natura di organo riconosciuta all'amministratore rappresentava un impedimento alla configurabilità di qualsivoglia rapporto di natura patrimoniale tra la persona fisica e la società, causa la mancanza di due distinti centri di interessi e volontà sia nella fase costitutiva che nella fase attuativa del rapporto. La prima sentenza di legittimità che si è discostata drasticamente da tale orientamento rifiutando "l'aprioristica e indiscriminata negazione d'ogni possibilità di coesistenza" della funzione di organo sociale con la qualifica di lavoratore subordinato nella medesima persona ed affermando la necessità di una verifica, caso per caso, dei requisiti della subordinazione, è stata Cassazione 24 marzo 1956. n. 845. In seguito la giurisprudenza di legittimità e di merito hanno raggiunto un consolidato orientamento nel senso di ritenere ammissibile il cumulo a condizione che siano dimostrate nei casi concreti le condizioni che seguono: a. deve esistere all'origine del rapporto una autonoma volontà imprenditoriale, distinta da quella del singolo amministratore, alla quale siano imputabili la costituzione e la gestione del rapporto (in caso contrario di incorrerebbe nella cd. "autoassunzione"); b. l'attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita e corrispondenti a quelle tipiche della qualifica di lavoratore dipendente rivendicata; c. l'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare esercitato dall'organo di amministrazione e/o dagli altri componenti dell'organo amministrativo; d. il rispetto di orari, periodi di ferie, permessi ec. al pari di ogni altro lavoratore subordinato della società. Sotto il profilo della prassi amministrativa la circolare INPS 8 agosto 1989, n.179, tuttora valida, ammette la compatibilità della carica di amministratore con il rapporto di lavoro dipendente con la società subordinandolo tuttavia ad alcune condizioni che brevemente si riassumono: a) la percezione di una retribuzione di misura predeterminata come per i lavoratori subordinati e della quale sia previsto l'assoggettamento al regime fiscale applicato alla generalità dei lavoratori dipendenti; b) l'esistenza certa ed effettiva di controllo e di direzione da parte di altri organi sulla attività lavorativa del socio dipendente; c) le origini del rapporto di amministrazione in capo all'interessato, anche in relazione ai poteri attribuitigli dallo statuto o dall'atto costitutivo, o dagli altri organi sociali che lo abbiano chiamato alla carica.

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