Adempimenti

Ordini e collegi professionali: scattano gli obblighi anticorruzione

di Antonio Carlo Scacco

Le norme in materia di prevenzione della corruzione (legge 190 del 6 novembre 2012) e i relativi decreti delegati (Dlgs 33 del 14 marzo 2013 in materia di trasparenza e Dlgs 39 dell'8 aprile 2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico) si applicano agli ordini ed ai collegi professionali: sono le conclusioni della delibera dell’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione, 145/2014 del 21 ottobre 2014.

Il provvedimento trae origine dall'opposizione sollevata dalle professioni sanitarie, supportata da una nota del Presidente del Comitato unitario permanente degli ordini e dei collegi professionali (Cup) del 13 febbraio scorso recante un parere pro veritate del professore e avvocato Piero Alberto Capotosti, circa l’applicabilità della normativa anticorruzione agli ordini ed ai collegi professionali. Dopo una prima, negativa risposta del ministero della Salute, si è finalmente pronunciata sulla controversa questione la massima autorità in materia.


Le disposizioni in materia di corruzione di cui alla legge 190/2012, ai sensi dell'articolo 1, comma 59, si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del Dlgs 165/2001, inclusi «tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali». La natura di «ente pubblico non economico» dell'ordine professionale risulta da numerose pronunce giurisprudenziali: ad esempio la sentenza Corte di cassazione n. 21226 del 14 ottobre 2001, nell'escludere la giurisdizione della Corte dei Conti sulla loro attività gestionale per mancanza di qualsiasi contributo pubblico e quindi del corrispondente interesse dello Stato ad esercitare un controllo, ribadiva la precedente giurisprudenza in materia di ordini (la loro natura di enti pubblici non economici, la operatività sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale, la riconducibilità della prestazioni lavorative subordinate dei rispettivi dipendenti al rapporto di pubblico impiego, la qualificazione pubblica del patrimonio dell'ente: conf., ad es., Cassazione 19667/2003).
Da ultimo, la sentenza Corte di Giustizia 12 settembre 2013, C-526/11 ha escluso la definizione di “organismo pubblico” dell'ordine professionale autorizzato dalla legge a riscuotere contributi dagli iscritti ma in possesso di un ampio margine di autonomia in ordine alla fissazione dell'importo dei medesimi.
È tuttavia doveroso ricordare che tale esclusione concerneva la sola assoggettabilità dell‘ordine professionale all'articolo 1 pr. 9 della direttiva 2004/18/CE in materia di appalti pubblici, ovvero ai criteri richiesti dalla medesima direttiva per la attribuzione ad un qualsiasi ente della nozione di “organismo di diritto pubblico” e, di conseguenza, la soggezione dell'ente medesimo alla disciplina contenuta nella direttiva. Del resto lo stesso articolo 3, comma 1 del Dpr 68/1986 prevede che, all'interno del comparto del personale degli enti pubblici non economici, rientra il personale degli ordini e dei collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali (al quale del resto pacificamente si applicano nella prassi le regole del rapporto di pubblico impiego), confermando quindi l'appartenenza degli ordini alla categoria degli enti pubblici non economici.
Né vale ad escludere l’applicabilità delle norme anticorruzione la presunta qualificazione di “enti associativi” degli ordini atteso che, si legge nella delibera, «allo stato, nell'ordinamento, non vi sono norme che escludono l'applicazione delle suddette disposizioni agli enti che rivestono detta qualificazione». Infine, si ricorda che il disegno di legge delega recante «Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (n. 1577), attualmente all'esame del Senato, all'articolo 8, lettera e), qualifica espressamente “amministrazioni pubbliche” gli ordini professionali.

La delibera dell'Autorità avrà significative conseguenze sulla futura attività di ordini e collegi professionali, nazionali e provinciali. A titolo meramente esemplificativo tali enti saranno tenuti alla predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione, del piano triennale della trasparenza, del codice di comportamento del dipendente pubblico. Dovranno altresì nominare il responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui al di cui al Dlgs 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al Dlgs 39/2013. Tutto ciò in tempi brevissimi atteso che la delibera è immediatamente efficace a partire dalla pubblicazione on-line sul sito della Autorità, avvenuta lo scorso 21 ottobre.

Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, ossia già dal 21 novembre prossimo, scatteranno i controlli circa il corretto adempimento degli obblighi previsti dalla legge a pena di pesanti sanzioni.

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