Adempimenti

Aggiornato il flusso Uniemens con i codici del nuovo esonero contributivo triennale

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di Cristian Callegaro

Sul proprio sito internet l'Inps, al fine di permettere la corretta predisposizione ed il relativo invio della denuncia mensile Uniemens, ha pubblicato la nuova versione release 3.0.2., datata 24 febbraio 2015, dell'allegato al documento tecnico Uniemens.
Di seguito si fornisce un'analisi sintetica delle novità introdotte dall'istituto attraverso la nuova versione.

Esonero contributivo legge 190/2014 e programma Garanzia giovani.

Vengono recepiti i codici da indicare nel flusso Uniemens per la fruizione dell'esonero contributivo introdotto dalla legge 190/2014 (legge di stabilità 2015). Il beneficio, che si applica a favore dei datori di lavoro privati e ha una durata pari a trentasei mesi a partire dalla data di assunzione, riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Nell'insieme, i codici introdotti attraverso la release del 24 febbraio 2015 sono i seguenti.
In Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale> inseriti i codici GAGI e TRIE, in <TipoIncentivo> di <Incentivo> di <DatiRetributivi>, aventi il seguente significato:
- GAGI: incentivo all'assunzione di giovani ammessi al programma Garanzia giovani. Decreto direttoriale del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014. (circolare 118/2014, messaggio 9956/2014);
- TRIE: esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, della legge 190/2014 (circolare 17/2015, messaggio 1144/2015).
In <CausaleADebito> di <AltreADebito> di <DatiRetributivi> inserite causali M301 e M304, aventi il seguente significato:
- M301: restituzione incentivo garanzia giovani, di cui al decreto direttoriale del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014 (Circolare 118/2014, messaggio 9956/2014);
- M304: restituzione esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge 190/2014 (circolare 17/2015, messaggio 1144/2015).
In <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi> inserita la causale L700 avente il significato di: conguaglio residuo esonero contributivo articolo unico, commi 118 e seguenti, legge 190/2014 (circolare 17/2015, messaggio 1144/2015).

Contribuzione a enti e casse.

Vengono introdotti i seguenti codici in <CodConv> di <Conv> di <ConvBilat> di <DatiParticolari> di <DatiRetributivi> all'interno di Lavoratori dipendenti <DenunciaIndividuale>:
- ASIM – Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi (in breve "ASIM") – circolare Inps 108 del 17 settembre 2014;
- EBAI - Ente bilaterale artigianato industria e servizi (in breve "EBAIS") – circolare 21/2015;
- EBG9 - Ente bilaterale generale (EN.BIL.GEN.) – circolare 20/2015;
- EBIM - Ente bilaterale confimprese Italia - CSE (EBICC MULTISERVIZI) – circolare 22/2015;
- EBI7 - Ente bilaterale Italia (E.B.I.) – circolare 193/2014;
- EBTI - Ente bilaterale terziario italiano (E.B.T.I.) – circolare 35/2015;
- EB04 - Ente bilaterale settore privato (EBISEP) – circolare 36/2015;
- 1AST- Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi (CONFESERCENTI, FILCAMS - CGIL, FISASCAT - CISL, UILTUCS – UIL) – circolare 34/2015.

Lavoratori parasubordinati.

Aggiornata la descrizione delle aliquote contributive per l'anno 2015. Le opzioni, e le relative descrizioni, sono le seguenti:
- "2350": aliquota ridotta dovuta dai soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e dai soggetti assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie su imponibile inferiore al massimale di 100.324,00 euro (circolare 27/2015);
- "3072": aliquota dovuta da tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie su imponibile inferiore al massimale di 100.324,00 euro (circolare 27/2015).

Lavoratori gestione ex Inpdap <ListaPosPA>.

Aggiornata descrizione codice 63 di <TipoServizio> di <InquadramentoLavPA> di <E0_PeriodoNelMese> e di <V1_PeriodoPrecedente>: "congedo per malattia bambino di età inferiore ai tre anni con retribuzione assente - ex art. 47, comma 1, D.Lgs. n.151/2001".

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