Contenzioso

La sentenza penale di prescrizione non ha rilevanza nel giudizio del lavoro

di Aldo Calza

Un lavoratore si sarebbe finto invalido, attraverso falsi certificati, per farsi assumere dal datore di lavoro. Tale contegno, sulla cui fondatezza non si traggono certezze dalla sentenza della Cassazione, generava un procedimento penale e il licenziamento per giusta causa. Il lavoratore impugnava il licenziamento in sede giudiziaria e risultava soccombente dinnanzi alla Corte d’appello di Lecce che, preso atto della conclusione del giudizio penale per prescrizione del reato, considerava provati gli addebiti mossi al lavoratore ex articolo 654 del codice di procedura penale e accertava la legittimità del licenziamento. Investita della controversia, la Corte di cassazione, con la sentenza 21299 del 9 ottobre 2014, ha fatto chiarezza su un tema assai dibattuto, ossia quello della efficacia nel giudizio lavoristico (e, più in generale, civile) delle sentenze penali.

L’articolo 654 del codice di procedura penale prevede che la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile e amministrativo (dunque anche nel giudizio del lavoro) quando la controversia civile riguardi un diritto o un interesse legittimo il cui riconoscimento dipenda dall’accertamento degli stessi fatti materiali che hanno formato oggetto del giudizio penale. Ciò purchè i fatti siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purchè la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa.

Nella sentenza commentata la Corte ha precisato che il giudicato penale è vincolante (limitatamente all’accertamento degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale) nel giudizio civile soltanto qualora si tratti di sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento e non, come invece è stato erroneamente ritenuto nel caso di specie dalla Corte d’appello di Lecce, in caso di sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione (così come, analogamente, non è vincolante in caso di sentenza pronunziata per estinzione del reato o per improcedibilità dell'azione penale).

Secondo la Corte una estensione analogica del disposto di cui all’articolo 654 del codice di procedura penale anche a fattispecie distinte da quelle dal medesimo previste sarebbe inammissibile, visto il carattere eccezionale della norma che introduce una seria limitazione alla autonomia della giurisdizione civile rispetto a quella penale. Sotto un diverso profilo la Corte ha evidenziato che il fatto che il giudice penale si sia pronunciato per il proscioglimento per prescrizione, e non per il proscioglimento nel merito per insussistenza del fatto di reato, non consente in ogni caso di giungere a conclusioni diverse da quelle da ultimo evidenziate.

Per altro verso e più in generale la Corte ha chiarito che, anche quando il giudicato penale non è vincolante, il giudice del lavoro può comunque evitare di rinnovare dinnanzi a sé l’intera istruttoria e può dunque limitarsi a recepire le prove già raccolte in sede penale, purché queste siano state assunte in sede dibattimentale, ossia nel contraddittorio tra le parti, oppure purchè il dibattimento non sia avvenuto per scelta processuale dell’imputato (giudizio abbreviato o patteggiamento) o infine qualora la scelta di non rinnovare le prove sia oggetto di concorde richiesta delle parti. Con la sola precisazione che in queste ultime ipotesi il giudice civile non può limitarsi a recepire i fatti così come accertati in sede penale, ma deve formulare un suo autonomo apprezzamento nelle motivazioni della sentenza quanto alla attendibilità, affidabilità e rilevanza delle prove assunte nel diverso giudizio penale: insomma, deve fare un … “minimo sforzo” nella redazione delle motivazioni della sentenza.

Fatta chiarezza su questi principi, rimane l’inquietudine del cittadino, prima ancora che del giurista, nell’apprendere che a 14 anni dal licenziamento in esame non si sia ancora concluso un giudizio davvero semplice, in quanto teso unicamente a verificare se il lavoratore avesse falsificato i certificati medici per farsi assumere come invalido o meno. In un paese civilizzato, una accusa del genere meriterebbe un procedimento veloce e, se dimostrata, un altrettanto veloce pronunzia definitiva sulla assoluta legittimità dell’inevitabile licenziamento.

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