Contenzioso

Pensione privilegiata, la Consulta interviene sui termini di decadenza per la domanda

di Fabrizio Bonalda

Il termine quinquennale di decadenza per la domanda di pensione privilegiata per malattie contratte per causa di servizio non deve decorrere dalla data di cessazione dal servizio, ma da quella di manifestazione della malattia, data l'accertata esistenza di patologie in cui, tra causa e relativi sintomi, può intercorrere un lungo e non preventivabile periodo asintomatico di latenza. Pertanto, l'art. 14, co. 1, legge 8 agosto 1991, n. 274, è illegittimo nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa. Ciò è quanto emerge dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 43 depositata il 19 marzo 2015.
La questione - Il giudizio di legittimità è stato promosso dalla Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d'appello, adita per la riforma della sentenza n. 246/2009 con la quale la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, aveva respinto la domanda, presentata da un ex primario ospedaliero, di trattamento di privilegio con riferimento ad un'infermità neoplastica, accertata come dipendente da causa di servizio. La domanda in questione era stata, infatti, ritenuta tardiva in quanto proposta oltre il termine quinquennale di decadenza previsto appunto dall'art. 14, co. 1, della legge n. 274 del 1991. L'appellante aveva chiesto di dichiarare il proprio diritto al trattamento pensionistico privilegiato per l'infermità neoplastica, benché palesatasi successivamente, nonché di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, co. 1, della legge n. 274 del 1991, per violazione degli artt. 3, co. 1, e 38, co. 2, della Costituzione.
Le motivazioni - Secondo il giudice rimettente la norma in questione sarebbe incostituzionale in quanto, in primo luogo e con riferimento all'art. 3, co. 1, Cost., creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti che hanno contratto malattie a normale decorso e lavoratori dipendenti che hanno contratto, invece, patologie a lunga latenza. Questi ultimi, in secondo luogo, perciò in contrasto con l'art. 38, co. 2, Cost., sarebbero quindi impossibilitati ad ottenere il trattamento di pensione privilegiata e, pertanto, il loro diritto a tale tipologia di pensione verrebbe ingiustificatamente compresso qualora l'insorgenza della malattia fosse successiva al decorso di cinque anni dalla cessazione dal servizio.
Inoltre, ci sarebbe già una precedente ed analoga decisione della Corte, perfettamente adattabile alla disposizione in giudizio. L'art. 14, comma 1, della legge n. 274 del 1991, presenterebbe, infatti, i medesimi vizi di illegittimità costituzionale che inficiavano l'art. 169, D.P.R. 29.12.1973, n. 1092, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n 323 del 2008, poiché, fissando il dies a quo del termine quinquennale di decadenza per la presentazione della domanda di pensione privilegiata al momento della cessazione dal servizio, a prescindere dalle modalità concrete di manifestazione della malattia, comprimeva del tutto ingiustificatamente il diritto alla pensione privilegiata dei lavoratori. Ora, non sussisterebbe alcun motivo a giustificazione del differente trattamento recato dalle due disposizioni di legge richiamate, considerato che l'unica differenza è costituita dalla circostanza che la norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (art. 169 del D.P.R. n. 1092 del 1973) si applica agli ex dipendenti civili e militari dello Stato, mentre la norma oggetto di ricorso (art. 14, comma 1, L. n. 274 del 1991) riguarda gli ex dipendenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.
La posizione dell'INPS - Si è costituito in giudizio l'INPS con richiesta di dichiarare inammissibile/infondata nel merito la questione sollevata. La debole "difesa di bandiera" dell'Istituto si è basata sul fatto che le due norme (art. 169, D.P.R. 1092/73 e art. 14, co. 1, L. 274/1991), non presentando identità di ratio e di presupposti, non sarebbero paragonabili ed inoltre mancherebbero le ragioni della dedotta violazione.
La decisione della Corte - Va premesso che la questione sollevata non presenta alcun profilo di inammissibilità in relazione al fatto che l'art. 6, D.L. 201/2011, ha disposto l'abrogazione dell'istituto della pensione privilegiata. Infatti, tale abrogazione non opera, come precisato dalla stessa norma, con riferimento ai procedimenti in corso alla sua data di entrata in vigore, ai procedimenti per i quali, a tale data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, ed a quelli instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della medesima data. A parere della Consulta le illustrate motivazioni riportate e le argomentazioni svolte dal giudice remittente individuano in modo chiaro ed adeguato le ragioni che inducono a dubitare della legittimità costituzionale della norma in questione, mentre appaiono del tutto infondate le eccezioni sollevate dall'INPS. Infatti, è palesemente irragionevole esigere, da parte del legislatore, che la domanda di accertamento della dipendenza della infermità dal servizio svolto fosse inoltrata entro un termine in cui ancora difettava il presupposto oggettivo (cioè l'infermità) della richiesta medesima, tenuto conto della patologia a lunga latenza. In secondo luogo, il richiamo alla precedente sentenza n. 323 del 2008 appare fondato dato il contenuto normativo sostanzialmente identico dell'art. 169, D.P.R. 1093/1973 rispetto all'art. 14, co. 1, L. 274/1991. Da tali considerazioni discende l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, nella parte in cui non prevede che il termine quinquennale decorra dalla manifestazione della malattia.

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