Ricorsi relativi a provvedimenti diversi dai verbali di accertamento
In passato ci si è interrogati circa la possibile estensione della competenza a decidere i ricorsi amministrativi previsti dall'art. 17 D.Lgs. 124/2004, rimessa al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, anche a quei ricorsi in cui si contesti la qualificazione dei rapporti di lavoro, ma siano relativi a provvedimenti diversi dai verbali di accertamento ispettivo.
La questione involge l'esame della sopravvivenza di una residua competenza del Comitato regionale INPS, confermata dalla Circ. INPS 27.1.2006 n. 8, avente ad oggetto:
- il contenzioso amministrativo in materia di sussistenza e qualificazione dei rapporti di lavoro,
- i ricorsi avverso provvedimenti diversi dai verbali di accertamento ispettivo,
- la competenza a decidere dei Comitati Regionali di cui all'art 42 ss. legge 9.3.1988, n. 89.
Secondo l'Istituto previdenziale, la competenza a decidere detti ricorsi rimarrebbe in capo ai Comitati Regionali INPS, ove fosse contestata la qualificazione del rapporto di lavoro, ma i relativi provvedimenti siano diversi dai verbali di accertamento ispettivo ed abbiano natura di provvedimenti amministrativi emanati in contesti diversi da quelli ispettivi.
Sul punto è intervenuta Min. Lav., risposta a interpello, 13.12.2006, Prot. n. 25/I/0005499, la quale ha chiarito definitivamente i termini della questione. Secondo la pronuncia ministeriale, la soluzione va preliminarmente cercata partendo dall'esame del dettato legislativo dell'art 17 D.Lgs. 124/2004, che individua con sufficiente chiarezza la sfera di competenza dell'organo costituito presso la Direzione Regionale del Lavoro, il Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro, che decide i ricorsi avverso gli atti di accertamento delle Direzioni Territoriali del lavoro, le ordinanze ingiunzione delle Direzioni Territoriali del Lavoro, i verbali di accertamento di INPS ed INAIL e di altri Istituti previdenziali per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, sempre che la causa petendi sia l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ovvero una diversa qualificazione del rapporto di lavoro.
È indubbio che l'attribuzione della competenza a decidere detti ricorsi debba essere inquadrata nel più generale obiettivo, perseguito dal D.Lgs. 124/2004 di razionalizzazione delle funzioni ispettive e pertanto è in quest'ottica che va interpretata.
Solo qualora, alla luce delle risultanze ispettive, l'impresa ispezionata volesse contestare le determinazioni di cui agli atti di accertamento (atti di contestazione o notificazione di illeciti amministrativi), ai verbali di accertamento degli Istituti previdenziali, alle ordinanze ingiunzione della Direzione Territoriale del Lavoro, potrà rivolgersi al Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro.
Pertanto quando si prescinde da accertamenti di natura ispettiva e, dunque, quando la vicenda non coinvolge ispezioni in corso o ispezioni definite, rimane ferma la competenza dei Comitati Regionali INPS, legata a ricorsi avverso provvedimenti di natura amministrativa che prevedono uno specifico inquadramento della prestazione lavorativa ovvero l'accesso a prestazioni previdenziali, adottati dall'Istituto indipendentemente da qualunque accertamento ispettivo.
L'ambito di competenza dei Comitati Regionali INPS è stato ulteriormente precisato dall'istituto previdenziale in questione: infatti, l'INPS, con messaggio n. 1708 del 30.1.2014, ha specificato che la competenza residuale dei Comitati INPS è confinata alle sole ipotesi in cui non viene in alcun modo in rilievo una diversa qualificazione del rapporto di lavoro, in chiave subordinata o meno, del rapporto di lavoro posto in essere dalle parti. Come visto poc'anzi, la Min. Lav. Circ. 24/2004 ha chiarito l'ambito di operatività dell'art.17 D.Lgs. 124/2004, specificando la natura degli atti ricorribili al Comitato Regionale dei Rapporti di Lavoro e definendone la precisa competenza.
Inoltre, la Min. Lav. Circ. 10/2006 ha ulteriormente fornito chiarimenti sui provvedimenti oggetto di ricorso ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 124/2004, ribadendo, comunque, che tali provvedimenti sono quelli elencati nel predetto art. 17 D.Lgs. 124/2004.
Alla luce di quanto sopra, sussiste la competenza del Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro esclusivamente sugli atti citati nell'art. 17 D.Lgs. 124/2004 connessi ad accertamenti ispettivi e nell'ipotesi in cui si contesti la sussistenza del rapporto di lavoro o la qualificazione del rapporto. Diversamente, avuto riguardo alla natura dell'atto ricorribile, permane in capo al Comitato Regionale dell'INPS la competenza a decidere sui ricorsi avverso tutti gli atti di natura amministrativa che non siano verbali di accertamento dell'Istituto e, comunque, riguardino la sussistenza del rapporto di lavoro ovvero una diversa qualificazione dello stesso.