Nelle cessioni cosiddette “leggere”, per tali dovendosi intendere i trasferimenti di ramo d’azienda costituiti essenzialmente da manodopera e in assenza di mezzi materiali importanti, il dissenso dei lavoratori impedisce che si produca il loro passaggio automatico alle dipendenze del soggetto cessionario. In tal caso va affermato il diritto del lavoratore dissenziente alla prosecuzione del rapporto con il soggetto cedente.

L’articolo 2112 del codice civile va letto in riferimento alle direttive comunitarie...

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