Maturazione oraria delle ferie nel part-time
R: Premesso che i diritti ed i crediti maturati da un dipendente non devono subire variazioni conseguenti a successive modifiche contrattuali, e che gli istituti diretti e di retribuzione differita devono essere riproporzionati al nuovo orario di lavoro alla data di effettiva decorrenza dello stesso e per il futuro, la questione è più di ordine pratico che normativo. Il lavoratore che effettua prestazioni di lavoro a tempo parziale, in base al principio di non discriminazione, deve godere dei medesimi benefici e diritti attribuiti ad un lavoratore a tempo pieno, salvo il necessario riproporzionamento in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Sebbene le ferie siano generalmente espresse in settimane, giorni di calendario o giorni lavorativi data la loro finalità di recupero delle energie psico-fisiche impiegate nello svolgimento dell'attività lavorativa, si pone però un problema di ordine pratico nella gestione delle modifiche contrattuali che riguardano i cambi di orario, non essendo tale particolare situazione, espressamente disciplinata dal CCNL di riferimento. Nonostante la ratio della norma appena espressa, per non generare disparità e penalizzazioni economiche, è sempre consigliabile nei contratti part-time utilizzare le ore come unità di misura per la maturazione e godimento ferie, così da poter facilmente gestire anche eventuali variazioni dell'orario contrattuale della prestazione nel corso del rapporto lavorativo. Venendo al problema specifico, occorre effettuare una contrazione di giorni che lascerà inalterato il maturato ad ore ante variazione orario di lavoro: 60 ore di ferie maturate fino al 31 gennaio erano pari a 15 giorni del precedente orario che prevedeva 4 ore giornaliere, mentre dopo la modifica contrattuale le stesse ore corrispondono a 10 giorni da 6 ore, a parità di valore economico. Per ovviare al problema del ridotto numero di giorni di assenza (se il problema del lavoratore risiede nel numero di giorni di assenza in 15gg. piuttosto che 10 gg.) si potrebbero retribuire le giornate di assenza per ferie nella misura della precedente percentuale di part-time (50%), ma tale ipotesi risulta essere difficilmente gestibile e oltretutto può creare problemi di tipo contributivo nella applicazione del minimale contributivo. Più semplicemente può essere spiegato alla dipendente che 15 giorni da 4 ore corrispondono economicamente a 10 giorni da 6 ore e che la contrazione delle giornate di ferie non configura alcun danno nei suoi confronti. A conti fatti il monte ore di ferie già accantonato e da accantonare non produrrà alle parti interessate alcun problema, né di ordine numerico, né di ordine economico.