Adempimenti

Forum Lavoro, le risposte dell’Agenzia delle entrate


1. Stampa progressivo certificazione

D: Ai fini della compilazione della dichiarazione precompilata, il numero di progressivo della certificazione non dovrebbe avere alcun rilievo. Siccome si tratta di una informazione non utile al dipendente ma che potrebbe comportare diversi problemi di gestione (ad esempio se la CU è stampata per lo stesso sostituto da due diversi consulenti ma l'invio telematico è effettuato soltanto da uno di loro) si potrebbe stabilire che il progressivo non sia da indicare nella copia della CU da consegnare al dipendente?


R: Il numero progressivo certificazione riveste particolare rilievo in fase di determinazione della chiave identificativa di ogni singola CU, che è costituita dai seguenti elementi:
• codice fiscale del sostituto d'imposta,
• codice fiscale del percipiente,
• progressivo certificazione univoco per sostituto all'interno di un singolo file telematico.


La chiave permetterà all'Agenzia, in fase di acquisizione della CU, di poter attribuire in modo univoco ad ogni certificazione un protocollo telematico. L'indicazione del progressivo certificazione non è pertanto necessario che venga riportato nel modello CU da rilasciare al dipendente, in quanto il suo utilizzo si esaurisce esclusivamente nell'ambito della procedura software.


2. Punto 5 “Assegni periodici corrisposti dal coniuge”

D:Il campo va compilato soltanto nel caso di procedura di pignoramento presso terzi, oppure si vuole far rientrare in questa casistica anche altre ipotesi? Qualora le somme corrisposte all'ex coniuge siano di ammontare superiore ad 8.000 euro, quale comportamento deve essere adottato dal sostituto di imposta in termini di:
• codice tributo per versare la ritenuta Irpef calcolata per scaglioni di reddito;
• codice tributo per versamento delle addizionali regionali e comunali;
• in sede di CU i relativi importi confluiscono nei campi 11, 12 e 17, ma ai fini della successiva compilazione del modello 770 dovranno essere riportati tra le certificazioni di lavoro dipendente? In tal caso non si creano problemi con la quadratura tra ritenute da quadro SS ed ST (tenuto conto che tali versamenti non confluiscono nel quadro ST)? La compilazione del quadro SY rimane comunque necessaria?


R: Gli assegni periodici corrisposti dal coniuge sono ricompresi nell'articolo 50 del Tuir e inquadrati tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Relativamente a questa tipologia reddituale spetta una particolare detrazione dall'imposta lorda prevista dell'articolo 13, comma 5-bis.


Considerato che tale reddito è presente nel modello 730, si è reso necessario individuare in modo autonomo tale reddito anche nella Certificazione Unica per consentire la predisposizione della dichiarazione precompilata.


In caso di pignoramento presso terzi degli assegni periodici per il mantenimento del coniuge la circolare n. 8/E del 2011 stabilisce che tenuto conto il carattere speciale delle procedure esecutive contemplate nell'ambito del diritto di famiglia, unitamente a esigenze di semplificazione degli adempimenti a carico del terzo erogatore, il quale, peraltro, non è tenuto a individuare la parte dell'assegno destinata al mantenimento dei figli, comporta che le somme in questione non devono essere assoggettate alla ritenuta a titolo d'acconto dell'Irpef fermo restando l'obbligo del terzo erogatore di indicarle nel proprio modello 770, nella sezione I del prospetto SY.


Diversamente, se il terzo erogatore conosce la natura delle somme che sta erogando (ad esempio, perché datore di lavoro del coniuge obbligato), applicherà le ordinarie ritenute previste per tale tipologia di reddito.


In tale ultimo caso è prevista la compilazione della CU nella quale verrà valorizzato il campo 5 dedicato a tale fattispecie.


Le modifiche apportate nella CU sono pertanto funzionali alla predisposizione della dichiarazione precompilata, mentre nessuna modifica è stata apportata in ordine ai versamenti delle ritenute (ove previste) ed alle modalità di certificazione dei citati redditi (in forma libera per ciò che riguarda le certificazioni collegate al prospetto SY).


D: Nella Sezione “Dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti” rispetto allo scorso anno, nella sezione trovano indicazione non soltanto gli importi totali dei redditi erogati da altri soggetti ma, analogamente al modello 770, dovrà essere data distinta indicazione dell'operato di ciascun soggetto “altro”. Per quanto riguarda i campi relativi alle ritenute, diversamente dal modello 770, le istruzioni non precisano se le stesse devono essere comprensive delle eventuali ritenute sospese per eventi eccezionali: poiché non sono previsti i campi per l'esposizione di tali ritenute sospese si ritiene comunque che le ritenute effettuate da altri soggetti siano comunque da esporre comprensive di quelle eventualmente sospese.


R: Si conferma che nei campi relativi alle ritenute presenti nella sezione “dati relativi ai conguagli in caso di redditi erogati da altri soggetti” della CU, sono ricomprese anche gli importi delle ritenute eventualmente sospese.


3. Credito Bonus

D: La sezione va compilato in caso di “Credito riconosciuto e non erogato” (codice 2 al campo 119 e compilazione del campo 121 “Bonus non erogato”). Allo studio c'è l'ipotesi di indicare anche la situazione di un percipiente che non ha percepito il bonus in quanto non spettante (reddito superiore a 26.000). Sarebbe interessante chiarire in via diretta quali siano le casistiche che si intende regolamentare con i codici attualmente previsti per il campo 119.


R: La sezione “Credito Bonus Irpef” deve essere sempre compilata, se compilato il punto 1 della CU “redditi di lavoro dipendente e assimilati” per i quali è prevista la detrazione di cui all'articolo 13, comma 1 del Tuir.


Nella ipotesi di non spettanza del bonus, il campo 119 deve essere compilato con il codice 2: in questo caso non è richiesta la compilazione del campo 121. Infatti, il controllo previsto dalle specifiche tecniche per il campo 121 prevede che “deve essere assente se il campo 119 non è compilato”.


Per quanto riguarda le altre ipotesi che si possono verificare nella compilazione della presente sezione si conferma che non sono stati previsti ulteriori limiti.


4. C ontributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto e/o dal sostituito ad enti o casse

D: Nel campo 163 vanno indicati i contributi dedotti. Nel campo 164 vanno indicati i contributi non dedotti. Lo scorso anno per i fondi (v. METASALUTE) che avevano comunicato la mancata iscrizione nell'anagrafica dei fondi sanitari del Ministero della salute, si era avuta la conseguenza che i contributi versati a tali fondi non potevano essere dedotti.


Quest'anno a seguito dell'avvenuta iscrizione al fondo, i contributi versati possono essere dedotti, ed in particolare potrà essere recuperato dedotto in sede di conguaglio anche la quota parte di contributi non dedotta ad inizio 2014 in attesa dell'iscrizione. La criticità si pone per i dipendenti licenziati/dimessi prima della comunicazione di avvenuta iscrizione e della conseguente possibilità di dedurre i contributi (per questi lavoratori infatti il conguaglio di fine rapporto non ha tenuto conto della deducibilità). Quale è la modalità di compilazione del CUD?


Ipotesi A: se si elabora un CUD in funzione di quanto operato in fase di conguaglio, il punto 1 verrebbe riportato al lordo della contribuzione al fondo, che verrebbe esposta nel punto 164. Però in questo modo l'Agenzia delle Entrate è in grado di compilare la dichiarazione precompilata correttamente? Nella stampa cartacea del dipendente, si potrebbe annotare la circostanza con una annotazione libera per dare evidenza della possibilità di dedurre l'importo in sede di correzione della precompilata?


Ipotesi B: compilazione del punto 1 al netto della contribuzione al fondo, con compilazione del punto 163, e quindi in fase di ricalcolo dell'Irpef da parte della dichiarazione precompilata verrebbe evidenziato il credito a favore del contribuente?


Questa seconda modalità, se corretta, pone un altro dubbio: se il dipendente licenziato viene riassunto da un altro datore di lavoro, quest'ultimo conguaglierà il reddito erogato dal primo e certificato nel CUD da lui rilasciato, nel quale risulta un punto 1 al lordo della contribuzione al fondo. Quindi se il primo datore di lavoro compilasse una CU telematica dove risulta il punto 1 al netto della contribuzione, il secondo datore di lavoro compilerà una CU dove nella sezione “redditi erogati da altri soggetti” ci sarà un importo al lordo della contribuzione. Questa incoerenza (legata a questo esempio, ma potrebbe essere causata anche da altre circostanze) potrebbe comportare dei problemi in fase di elaborazione della dichiarazione precompilata?


R: Nell'esempio prospettato, nel caso di cessazione di rapporto di lavoro, c'è l'obbligo da parte del sostituto di riemettere una nuova CU.


Nel caso di rilascio di una CU che non tiene conto di tali oneri deducibili (ipotesi A), riproducendo il medesimo contenuto del CUD rilasciato al momento della cessazione, la dichiarazione precompilata dovrà essere opportunamente integrata dal percipiente per fruire della deducibilità in questione. A tal fine si condivide l'utilità di un'annotazione libera con la quale vengano date al riguardo opportune informazioni per il percipiente.


Nel caso in cui il sostituto d'imposta del rapporto cessato proceda invece alla riapertura delle operazioni di conguaglio (ipotesi B), verrà rilasciata una CU che terrà conto dei nuovi oneri. In tutte le ipotesi di conguaglio di precedenti rapporti di lavoro, in sede di predisposizione della dichiarazione precompilata verranno opportunamente riscontrati i dati conguagliati per verificare l'esistenza di eventuali disallineamenti.


5. Bonus assente

D: In relazione al Bonus 80 euro, non sono chiarite le modalità espositive nel caso in cui detto Bonus non spetti proprio: ad esempio immagina un campo 1 da 40.000, la sezione Bonus andrà compilata con codice 2 a campo 119 e campi 120 e 121 non compilati? Le specifiche tecniche impongono la compilazione di tali campi ma non si capisce con quali importi.


R: La risposta allo specifico quesito è la stessa indicata in risposta al quesito n. 3 (Credito Bonus). Per quanto riguarda l'esempio proposto, la compilazione della Certificazione Unica è la seguente:
• campo 1 40.000
• campo 119= 2
• campo 120 = 0
• campo 121 = 0


Le specifiche tecniche consentono in tale ipotesi l'indicazione nel campo 121 anche di un valore positivo, ad esempio nel caso in cui a fronte di un bonus teorico calcolato dal sostituto d'imposta vi sia stata la richiesta di non corresponsione da parte del percipiente.


6. Regime sanzionatorio certificazione unica

D: In caso di invio in ritardo all'Agenzia delle entrate delle certificazioni uniche relative ai lavoratori autonomi, trova applicazione la sanzione amministrativa di 100,00 euro, dal momento che esse non saranno prese a base per la predisposizione della dichiarazione precompilata (modello 730)?

R: L'articolo 2 del D.Lgs. n. 175 del 2014 ha introdotto, all'articolo 4 del DPR n. 322 del 1998, il comma 6-quinquies, che prevede l'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle certificazioni di cui al comma 6-ter dello stesso articolo, entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte. Lo stesso comma 6-quinquies dispone che, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, si applica la sanzione di cento euro (in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997, in tema di concorso e continuazione), tranne nell'ipotesi in cui la trasmissione della corretta certificazione venga effettuata entro i cinque giorni successivi a quello di scadenza. Le certificazioni che devono essere trasmesse sono quelle di cui al citato comma 6-ter dell'articolo 4 del DPR n. 322 del 1998, relative alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, nonché sui redditi di lavoro autonomo, diversi e provvigioni.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2015, è stato approvato il modello della “Certificazione Unica 2015” e relative istruzioni, con riferimento alle somme corrisposte nel 2014. L'articolo 5, comma 4, del citato provvedimento direttoriale prevede che devono essere inviate all'Agenzia delle entrate anche le certificazioni uniche “…riguardanti le tipologie reddituali per le quali non è prevista la predisposizione della dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175”. Ne consegue che la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 6-quinquies, del DPR n. 322 del 1998, troverà applicazione anche nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione all'Agenzia delle entrate della certificazione relativa ai lavoratori autonomi, ancorché la stessa non rilevi ai fini della dichiarazione precompilata.


D: Il termine di trasmissione della certificazione unica all'Agenzia delle entrate, relativamente all'anno 2015, è fissato al 9 marzo 2015, in quanto la scadenza prevista dalla norma (sabato 7 marzo), cade di sabato. Tanto premesso, nei casi di errata trasmissione della certificazione, da quando decorrono i 5 giorni, entro i quali operare l'invio della nuova certificazione, al fine di evitare l'applicazione della sanzione?

R: In linea generale, l'articolo 7, comma 1, lettera h), del DL n. 70 del 2011, dispone che “i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo”. Il rinvio disposto dal citato articolo 7, tuttavia, non incide su eventuali ulteriori adempimenti che le norme di riferimento fanno decorrere dai termini di scadenza ordinari. Ciò significa, in altre parole, che al fine di non incorrere nella sanzione di cento euro, di cui all'articolo 4, comma 6-quinquies, del DPR n. 322 del 1998, la trasmissione della certificazione corretta dovrà avvenire, relativamente alle somme elargite nel 2014, entro giovedì 12 marzo 2015, ossia entro i “cinque giorni successivi alla scadenza” ordinaria del 7 marzo 2015.


7. Il nuovo regime dei minimi

D: Un contribuente che esercita l'attività di imbianchino dal 1980 in regime di contabilità semplificata, può applicare il nuovo regime forfettario per l'anno 2015?


R: A differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al DL n. 98 del 2011, non rileva ai fini dell'accesso nel nuovo regime forfetario di cui alla legge n. 190 del 2014, l'aver esercitato negli anni precedenti un'attività d'impresa, arte o professione.


Possono, pertanto, accedere al regime forfetario le persone fisiche che già esercitano un'attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 1, commi 54 della legge n. 190 del 2014, e contestualmente non ricorra una delle cause di esclusione previste dal successivo comma 57.


D: Per l'anno 2015 un contribuente è nelle condizioni di poter svolgere il regime forfettario, pur avendo iniziato l'attività diversi anni fa. Quali sono gli adempimenti per rientrare in tale regime?


R: Il regime forfetario costituisce il regime naturale per i soggetti che possiedono i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 54 della legge n. 190 del 2014, e sempre che non ricorra una della cause di esclusione previste dal successivo comma 57. Tali soggetti transitano, a partire dal 1° gennaio 2015, in detto regime senza essere tenuti a specifici adempimenti, ossia senza doverne dare alcuna comunicazione preventiva (con il modello AA9) ovvero successiva (con la dichiarazione annuale).


I contribuenti che iniziano un'attività d'impresa, arte o professione e presumono di avere i requisiti previsti dalla norma per applicare il regime forfetario, devono, invece, darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9), da presentare ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 633/72.


D: Chi ha avviato un'attività imprenditoriale con apertura della partita IVA in data 28 dicembre 2014, può applicare il vecchio regime fiscale di vantaggio o è obbligato ad applicare il regime forfetario, per lui meno conveniente?


R: L'articolo 1, comma 88 della legge n. 190 del 2014, prevede la possibilità, per i contribuenti che al 31 dicembre 2014 già svolgevano un'attività avvalendosi del regime fiscale di vantaggio di cui al D.L. n. 98 del 2011, di continuare ad applicarlo, avendone i requisiti, per il periodo che residua al completamento del quinquennio e, comunque, fino al trentacinquesimo anno di età.


Affinché un'attività si consideri “svolta” - ai fini dell'applicazione del regime fiscale di vantaggio - non è, tuttavia, sufficiente la mera apertura della partita IVA, dovendosi fare riferimento all'effettivo esercizio di un'attività di impresa arte o professione, come previsto dal paragrafo 3, punto 3.2., del provvedimento dell'11 dicembre 2011 (attuativo del regime in parola).


Ciò significa, in altre parole, che alla data del 31 dicembre 2014 devono essere state effettuate operazioni che comprovino il concreto esercizio di un'attività.

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