Contenzioso

Per la sicurezza datore di lavoro responsabile anche senza norme specifiche

di Luigi Caiazza

La responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure di sicurezza, quando non sia riferibile a norme specifiche, può derivare dall’articolo 2087 del codice civile. Questa la conclusione della Corte di cassazione con la sentenza 26360 depositata il 16 dicembre.

La vertenza trae origine dalla richiesta di risarcimento da parte di una guardia giurata a seguito di un incidente stradale verificatosi quando, a bordo di un mezzo blindato di proprietà della società datrice di lavoro, è uscita fuori strada con la conseguente distruzione del veicolo e gravissimi danni fisici.

Già la Corte di appello, dissentendo dalle valutazioni espresse dal primo giudice in punto di qualificazione giuridica della domanda nell’ambito dell’articolo 2054, comma 4, del codice civile, aveva ritenuto che il titolo della pretesa risarcitoria fatta valere dal lavoratore dovesse essere individuato nell’inadempimento, da parte del datore di lavoro, agli obblighi contrattuali gravanti sul medesimo ai sensi dell’articolo 2087 del codice civile, tra i quali va ricompreso anche quello della consegna degli strumenti di lavoro conformi agli standard di sicurezza previsti dalla legge e, comunque, imposte dalle conoscenze tecniche.

In particolare, era emerso che la società aveva disatteso i ripetuti avvertimenti effettuati dai conducenti in ordine alla inaffidabilità del mezzo, per cui l’incidente, come da risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, fu conseguenza del braccetto di supporto delle sospensioni e della ruota sinistra, che aveva subito di microfratture provocate dall’uso intenso del mezzo.

Tale decisione è stata confermata dalla Suprema corte, precisando, a proposito dell’articolo 2087 del codice civile, che con esso il legislatore impone all’imprenditore l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.

Si tratta, in tal caso, di una responsabilità di natura contrattuale, per cui la parte che subisce l’inadempimento non deve dimostrare la colpa dell’altra parte, dato che ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile spetta al debitore-datore di lavoro provare che derivano da causa a lui non imputabile l’impossibilità della prestazione o la non esatta esecuzione della stessa o comunque il pregiudizio che colpisce la controparte.

Nella circostanza, la sentenza ha posto in rilievo il difetto di diligenza del datore di lavoro nella predisposizione di una adeguata manutenzione del veicolo blindato, laddove sono state rimarcate l’esistenza di preventive segnalazioni dei dipendenti in ordine all’efficienza del veicolo, l’insufficienza dei controlli successivi e mai preventivi effettuati dal datore di lavoro e, in specie, l’inadeguata scelta dell’officina cui appoggiare i mezzi blindati in quanto carente della strumentazione necessaria a rilevare l’esistenza di microfratture.

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