Per la sicurezza datore di lavoro responsabile anche senza norme specifiche
di Luigi Caiazza
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La responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure di sicurezza, quando non sia riferibile a norme specifiche, può derivare dall’articolo 2087 del codice civile. Questa la conclusione della Corte di cassazione con la sentenza 26360 depositata il 16 dicembre.