L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Concordato preventivo: liquidazione co.co.co.

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di Gremigni Pietro

La domanda

D: Il liquidatore di procedura concorsuale “concordato preventivo” deve procedere alla liquidazione per un collaboratore coordinato continuativo, debito nato prima dell'ammissione al concordato . Si chiede se il liquidatore debba considerare, al momento della liquidazione del compenso, la contribuzione INPS(1/3+2/3) quale debito maturato al momento del pagamento quindi procedere al pagamento dell'intera somma dovuta all'INPS, oppure se detta somma (1/3+2/3) derivante da prestazioni ante concordato sia collocata nel grado di privilegio contributi INPS2753 c.c. e liquidabile con le regole del riparto.

R: Secondo Cass. n. 6528/1987 il soggetto ammesso al concordato preventivo è obbligato a versare all'INPS le trattenute effettuate sulle somme di spettanza del dipendente. Il principio è estensibile anche in caso di pagamento di competenze al collaboratore.

Pertanto:

- se ci sono disponibilità finanziarie che consentono dei riparti ai creditori, come vengono pagati i compensi, occorre provvedere al versamento anche delle relative ritenute previdenziali;

- se non esistono disponibilità liquide, non si pagano i compensi oppure si pagano in misura inferiore rispetto al dovuto e su tali somme c'è l'obbligo di versare le ritenute.

I crediti sia del collaboratore che dell'INPS non soddisfatti saranno eventualmente liquidati nella loro qualità di crediti privilegiati.

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