Concordato preventivo: liquidazione co.co.co.
R: Secondo Cass. n. 6528/1987 il soggetto ammesso al concordato preventivo è obbligato a versare all'INPS le trattenute effettuate sulle somme di spettanza del dipendente. Il principio è estensibile anche in caso di pagamento di competenze al collaboratore.
Pertanto:
- se ci sono disponibilità finanziarie che consentono dei riparti ai creditori, come vengono pagati i compensi, occorre provvedere al versamento anche delle relative ritenute previdenziali;
- se non esistono disponibilità liquide, non si pagano i compensi oppure si pagano in misura inferiore rispetto al dovuto e su tali somme c'è l'obbligo di versare le ritenute.
I crediti sia del collaboratore che dell'INPS non soddisfatti saranno eventualmente liquidati nella loro qualità di crediti privilegiati.